Cassazione Civile, Ordinanza n. 32738/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi di legittimità riuniti. Nel primo, il contribuente impugna la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2009, emesso a seguito di indagini bancarie su conti a lui intestati o comunque riconducibili, dalle quali l'Ufficio aveva desunto maggior capacità contributiva e redditi occultati. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto l'appello privo di specificità; con un secondo motivo, subordinato, chiede l'applicazione del favor rei e della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 158/2015. Nel secondo giudizio, conseguente al precedente avviso, il contribuente impugna la sentenza che ha definito la controversia sulle sanzioni irrogate anche ai fini IVA per irregolarità contabile. Deduce: (1) omessa applicazione dell'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 295 c.p.c. per non avere il giudice sospeso il processo in attesa della decisione sul presupposto accertamento; (2) motivazione contraddittoria, perché la sentenza riconosce che parte delle movimentazioni bancarie era giustificata da fatture regolarmente registrate, ma poi afferma che la prova era insufficiente a superare la presunzione di reddito occulto; (3) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere correttamente applicato i principi in tema di accertamenti bancari e riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi perché il secondo è logicamente dipendente dal primo. Accoglie il primo motivo del ricorso contro la sentenza relativa all'IRPEF, ritenendo che la CTR abbia erroneamente negato la specificità dell'appello: dall'atto di appello, come riprodotto nel ricorso per cassazione, emergevano censure puntuali e idonee a incrinare la decisione di primo grado, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare il gravame nel merito. Il secondo motivo di quel ricorso resta assorbito. Quanto al ricorso sulle sanzioni, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non ha dimostrato che la questione della sospensione fosse stata già dedotta nei gradi di merito; i motivi secondo e terzo sono assorbiti dall'accoglimento del ricorso principale, poiché la decisione sul presupposto accertamento rende necessaria una nuova valutazione anche delle sanzioni. La Corte cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
specificità dei motivi di appello
Nel processo tributario il requisito della specificità dell'appello va valutato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; è sufficiente che l'appellante contrapponga argomentazioni idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione, anche senza un'espressa confutazione analitica di ogni passaggio motivazionale.
principio di autosufficienza
Il ricorso per cassazione deve riportare il contenuto rilevante degli atti processuali per consentire il controllo di legittimità, specie quando si deduce un vizio processuale o la proposizione di una questione nei gradi di merito.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
La mancata sospensione del giudizio può essere censurata come errore processuale, ma la relativa doglianza deve risultare già devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
La sospensione necessaria del processo non è automatica: la sua rilevanza dipende dalla concreta incidenza del giudizio pregiudiziale sul giudizio dipendente, e la scelta del giudice è oggetto di controllo nei limiti della deduzione della parte.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta contraddittorietà della motivazione viene prospettata come vizio di nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo coerente e non contraddittorio.
Le movimentazioni bancarie costituiscono base per la presunzione di redditi non dichiarati, salva prova contraria del contribuente.
Le regole sugli accertamenti bancari valgono anche in materia IVA e richiedono la valutazione della prova contraria offerta dal contribuente.
La valutazione della prova deve avvenire secondo il materiale istruttorio ritualmente acquisito.
Il giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento nei limiti di legge.
La parte ricorrente invoca, in via subordinata, l'applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta (favor rei) in materia di sanzioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello sussiste quando l'impugnazione, letta nel suo complesso e in rapporto alla sentenza di primo grado, contesta in modo univoco il fondamento logico-giuridico della decisione, anche senza una confutazione analitica di ogni singolo passaggio.
- La verifica della specificità dell'appello non può risolversi in un formalismo eccessivo: occorre accertare se le censure siano concretamente dirette a demolire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Chi deduce in cassazione un vizio processuale o l'omessa deduzione di una questione nei gradi di merito deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Nelle controversie tributarie fondate su indagini bancarie, le movimentazioni dei conti possono fondare presunzioni di reddito occulto o di violazioni fiscali, ma il contribuente può vincerle con prova contraria specifica e coerente; la valutazione finale spetta al giudice del rinvio.
- Quando una controversia sulle sanzioni dipende logicamente dall'esito del giudizio sul presupposto accertamento, la decisione su quest'ultimo condiziona la sorte delle conseguenti statuizioni sanzionatorie, che vanno riesaminate alla luce del nuovo esito del processo principale.
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