Cassazione Civile, Ordinanza n. 35076/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta su somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro con una società privata, qualificandole come incentivo all'esodo e invocando la tassazione agevolata prevista dall'art. 19, comma 4-bis, TUIR, nella versione applicabile ratione temporis anche dopo l'abrogazione operata dal d.l. n. 223/2006. Sosteneva che il piano aziendale del 30 giugno 1999 e i successivi comunicati al personale integrassero un atto o accordo avente data certa anteriore al 4 luglio 2006, idoneo a rendere applicabile il regime transitorio. Nel ricorso per cassazione deduceva: nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del principio di non contestazione; omessa valutazione di elementi istruttori; nullità per motivazione apparente; violazione dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006. In sostanza, contestava che i giudici di merito avessero escluso l'agevolazione per mancata prova di un atto con data certa e della riconducibilità della cessazione a un incentivo all'esodo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché il principio di non contestazione non può riguardare questioni di diritto e, nel caso di domanda di rimborso, non esonera il contribuente dalla prova dei presupposti dell'agevolazione. Ha rigettato il secondo e il quarto motivo perché, per applicare l'aliquota agevolata e la disciplina transitoria dell'abrogazione, occorreva provare non solo l'esistenza di un piano aziendale o di comunicazioni collettive, ma anche la tempestiva adesione individuale del contribuente, con data certa anteriore al 4 luglio 2006 o comunque tale da dimostrare il perfezionamento della volontà irretrattabile prima dell'abrogazione; tale prova non era stata fornita. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, era sufficiente a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e superava il minimo costituzionale. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'Ufficio; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini
L'agevolazione fiscale si applica alle somme corrisposte per incentivare l'esodo e, secondo la giurisprudenza richiamata, non richiede necessariamente piani generalizzati o destinati a una pluralità di destinatari; occorre però provare i presupposti sostanziali e temporali per l'applicazione del regime di favore.
art. 36, comma 23, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La disciplina di cui al predetto comma 4bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto
La disposizione transitoria opera in via alternativa: per i rapporti cessati prima del 4 luglio 2006 oppure, se cessati dopo, solo se la cessazione avviene in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore a tale data. La tutela riguarda scelte già irretrattabili prima dell'abrogazione.
Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non può essere utilizzato per risolvere questioni di diritto né per imporre all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impugnato nel processo tributario.
La doglianza di ultrapetizione è esclusa quando il giudice si limita a valutare i presupposti giuridici della domanda di rimborso in presenza di contestazione dell'intera pretesa restitutoria.
La censura di omessa valutazione degli elementi istruttori non può fondarsi su materiale probatorio non decisivo o comunque insufficiente a dimostrare i presupposti dell'agevolazione fiscale richiesta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione; una motivazione sintetica ma comprensibile, che renda chiaro il ragionamento seguito, è sufficiente.
Richiamato insieme alle norme sulla data certa per affermare che, in mancanza di disciplina speciale, la certezza della data degli atti privati va accertata secondo le regole codicistiche.
La certezza della data degli atti o accordi deve essere verificata secondo i criteri di data certa previsti dal codice civile, essendo tale requisito indispensabile per l'ultrattività dell'agevolazione.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di violazione di legge relativa all'applicazione dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di nullità della sentenza per ultrapetizione, omessa valutazione istruttoria e motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione non esonera il contribuente dalla prova dei presupposti costitutivi del diritto al rimborso, e non può essere invocato per trasformare in fatti non contestati valutazioni giuridiche o presupposti normativi dell'agevolazione.
- Per l'applicazione ultrattiva di un regime fiscale agevolato abrogato è necessario che l'atto o accordo abbia data certa anteriore alla data di efficacia della nuova disciplina e, se la cessazione del rapporto è successiva, che sia provata la previa adesione individuale irretrattabile del lavoratore prima dell'abrogazione.
- La prova richiesta per l'incentivo all'esodo non si esaurisce nella mera esistenza di un piano aziendale o di comunicazioni collettive, ma deve dimostrare il nesso tra la cessazione del rapporto e la specifica adesione del singolo beneficiario all'offerta incentivante.
- In tema di motivazione della sentenza, la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento del giudice non sia percepibile; una motivazione sintetica è valida se consente comunque di comprendere le ragioni della decisione e la valutazione delle difese e delle prove.
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