Cassazione Civile, Ordinanza n. 27247/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione costi ritenuti riferibili a fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibili agli stessi soci. La società impugnava l'atto e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del soggetto che lo aveva sottoscritto, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e gli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000; con il secondo lamentava la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso e contestava la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento. La resistente non si costituiva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui introduceva per la prima volta in cassazione la questione della sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto non legittimato, perché non proposta nei gradi di merito; ha comunque ritenuto infondata nel merito la doglianza, osservando che la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato di carriera direttiva è sufficiente ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e che la pronuncia della Corte costituzionale non incide sulla validità dell'atto nel caso concreto. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'avviso al p.v.c., poiché il verbale era già noto alla contribuente, e ha confermato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, essendo configurabile il reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di motivazione/legittimazione dell'atto, ma la censura non è stata accolta.
art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale, secondo il testo vigente pro tempore.
art. 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'IVA il raddoppio dei termini segue la medesima logica collegata alla denuncia penale.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La configurabilità della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è sufficiente a integrare il presupposto del raddoppio dei termini.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La ricorrente ha incardinato il primo motivo come nullità della sentenza/atto per errore di diritto e vizio processuale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, non è deducibile per la prima volta in cassazione un vizio dell'atto impositivo non tempestivamente eccepito nei gradi di merito, poiché opera la struttura impugnatoria del giudizio tributario e la conversione dei motivi di nullità dell'atto in motivi di gravame.
- Ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato di carriera direttiva è idonea a soddisfare il requisito legale; la validità dell'atto non dipende dalla qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente, perché non compromette il contraddittorio e realizza una consentita economia di scrittura.
- Il raddoppio dei termini di accertamento è collegato all'obbligo di presentare denuncia penale e non richiede l'accertamento definitivo del reato, essendo sufficiente la configurabilità della fattispecie penale richiamata dalla legge.
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