Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un addetto a una stazione di servizio, inizialmente alle dipendenze di una titolare e poi, secondo i giudici di merito, proseguito senza soluzione di continuità con il successivo gestore a seguito di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., anche tramite intermediazione di un terzo. Il lavoratore chiedeva differenze retributive, indennità varie e l'accertamento dell'inefficacia di un licenziamento intimato nel 2012, sostenendo inoltre che un precedente asserito recesso o una presunta risoluzione del rapporto fosse fittizia e comunque non idonea a interrompere il rapporto. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto nove motivi: violazione dell'art. 2112 c.c. per insussistenza del trasferimento d'azienda; errata valorizzazione di confessione/testimonianza e motivazione apparente; prescrizione dei crediti relativi al periodo precedente; vizio nella valutazione di una testimonianza e nella motivazione sul dedotto licenziamento del 2000/2005; violazione della disciplina del licenziamento per genericità dei motivi; omessa pronuncia sulla limitazione del risarcimento e mancata considerazione dell'aliunde perceptum. Hanno anche contestato la durata del risarcimento, sostenendo che l'attività del datore sarebbe cessata prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla motivazione, osservando che la sentenza d'appello esponeva un percorso logico-giuridico chiaro e sufficiente. Ha confermato l'accertamento di merito sul trasferimento d'azienda, rilevando che il complesso aziendale era sostanzialmente il medesimo e che il trasferimento poteva realizzarsi anche in due fasi con interposizione di un terzo. Ha giudicato non sindacabile la valutazione delle prove e delle testimonianze, e ha ritenuto corretta l'esclusione della prova di un effettivo licenziamento/interruzione del rapporto in precedenza, con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione. Ha inoltre condiviso la qualificazione della lettera di recesso come priva di specificità dei motivi e quindi inefficace, con applicazione della tutela risarcitoria e detrazione dell'aliunde perceptum. Infine, ha respinto le doglianze sulla pretesa omessa pronuncia e sulla durata del risarcimento, considerando compatibile il ragionamento della Corte territoriale con la successiva deduzione di un ulteriore licenziamento del 2019. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il trasferimento d'azienda si configura quando muta il titolare del complesso organizzato di beni destinato all'attività economica, anche senza rapporto diretto tra cedente e cessionario e anche in due fasi con interposizione di un terzo; i rapporti di lavoro proseguono automaticamente con il nuovo titolare.
art. 11 preleggi
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte non accoglie la censura; non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.
Richiamato dai ricorrenti in tema di confessione; la Corte non ravvisa errori della sentenza impugnata su tale punto.
Richiamato dai ricorrenti in tema di confessione; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla confessione giudiziale; non risulta accolta alcuna violazione.
Il vizio motivazionale sussiste solo in presenza di una obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato insieme alla prescrizione dei crediti; la Corte ritiene assorbita/infondata l'eccezione perché il rapporto è stato considerato continuativo.
Invocato per la prescrizione delle differenze retributive; la Corte esclude l'accoglimento in ragione della continuità del rapporto.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove.
La valutazione della forza persuasiva delle prove e dell'attendibilità dei testi è riservata al giudice di merito.
È il parametro dei motivi di ricorso richiamati; la Corte ne esclude la fondatezza nei singoli casi.
Il licenziamento deve indicare in modo specifico i motivi; la formula generica utilizzata nel caso concreto è stata ritenuta inidonea a soddisfare l'obbligo legale, con conseguente inefficacia del recesso.
Richiamato per l'interpretazione dell'atto di recesso; la Corte ribadisce che l'esame del contenuto dell'atto spetta al giudice di merito.
Richiamato in via subordinata dai ricorrenti; non trova applicazione utile nel caso concreto.
L'asserita omessa pronuncia è esclusa perché la Corte territoriale ha implicitamente respinto la tesi incompatibile con il successivo licenziamento del 2019.
Richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello sufficientemente intelligibile.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il trasferimento d'azienda può essere ravvisato anche quando il passaggio dell'attività avvenga in più fasi o tramite un terzo intermediario, purché permanga l'organizzazione del complesso aziendale e vi sia trasferimento di beni idonei a consentire la prosecuzione dell'impresa.
- Una volta accertato il trasferimento d'azienda, i rapporti di lavoro proseguono automaticamente con il cessionario senza necessità del consenso del lavoratore, che può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza.
- In cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza impugnata presenti una reale carenza del percorso argomentativo; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle prove o dei fatti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura quando si contesti soltanto il diverso peso attribuito dal giudice alle prove raccolte, poiché tale apprezzamento appartiene al merito.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della forza persuasiva dei singoli elementi istruttori rientra nel potere del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Il licenziamento intimato in violazione dell'obbligo di specificazione dei motivi è inefficace quando la formula utilizzata non consenta di individuare con sufficienza le ragioni economiche o organizzative del recesso.
- L'eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro collegati a un rapporto che il giudice ritenga proseguito senza soluzione di continuità non può essere accolta se manca un effettivo evento estintivo/interruttivo del rapporto.
- Il risarcimento del danno da licenziamento deve essere ridotto tenendo conto dell'aliunde perceptum, cioè delle somme percepite dal lavoratore nello stesso periodo per altre attività lavorative.
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