Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una impiegata amministrativa che ha lavorato per una ditta individuale, poi per una società in accomandita semplice e infine per una s.r.l., con cessazione del rapporto il 15.2.2017 per licenziamento. La lavoratrice ha chiesto di accertare l’unicità del rapporto e la successione ex art. 2112 c.c. tra le varie gestioni, sostenendo che le dimissioni del 31.12.2009 fossero simulate e che la successiva riassunzione dell’8.2.2010 non integrasse un nuovo rapporto, oltre al pagamento di differenze retributive, preavviso, TFR e ferie. Il Tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, riconoscendo un rapporto unitario e condannando i convenuti al pagamento di diverse somme. La Corte d’appello, invece, ha riformato integralmente, ritenendo che le dimissioni del 31.12.2009 fossero effettive, che la riassunzione dell’8.2.2010 desse luogo a un nuovo rapporto e che i crediti retributivi anteriori fossero prescritti. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c., sostenendo che gli indizi raccolti dimostravano la prosecuzione di fatto del rapporto e la simulazione delle dimissioni; 2) violazione dell’art. 2948 c.c. e della sentenza Corte cost. n. 63/1966, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto prescritti i crediti anteriori al 31.12.2009 senza considerare la ripresa del rapporto l’8.2.2010; 3) violazione dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 2112 c.c., per il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell’ambito dell’asserito unico rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la valutazione delle presunzioni e della prova testimoniale compiuta dalla Corte d’appello era un accertamento di merito, adeguatamente motivato e insindacabile in sede di legittimità; ha condiviso l’apprezzamento secondo cui le dimissioni del 31.12.2009 erano reali e la riassunzione dell’8.2.2010 costituiva un nuovo contratto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, precisando che le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e che non può essere estesa analogicamente una sospensione per il solo fatto di una successiva riassunzione con lo stesso datore; inoltre, nel caso concreto non era configurabile l’occultamento doloso del debito di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. Infine, ha respinto il terzo motivo, osservando che, accertata l’effettività delle dimissioni e la mancata rivendicazione di diritti per anni dopo la nuova assunzione, la prescrizione o comunque l’infondatezza dei crediti pregressi escludeva il riconoscimento degli scatti o di altre pretese fondate sull’unicità del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati applicati gli ulteriori conseguenti oneri processuali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prosecuzione/unicità del rapporto tra le varie gestioni imprenditoriali; la Corte, nel caso concreto, ha escluso che sussistesse un rapporto unico continuativo fino al 2017 per il periodo tra dimissioni e riassunzione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della motivazione e non può tradursi in una nuova lettura degli indizi.
art. 2094 c.c.
Usato come parametro per qualificare il rapporto di lavoro subordinato; la Corte non ha ravvisato elementi per affermare la continuità del rapporto nel periodo controverso.
art. 2948 c.c.
Invocato per la prescrizione dei crediti retributivi; la Corte ha confermato che, una volta cessato il rapporto, i crediti maturati prima delle dimissioni restano soggetti a prescrizione, non essendo la successiva riassunzione causa legale di sospensione.
art. 2941 n. 8 c.c.
Esclusa l’applicabilità perché non risultava un comportamento del debitore intenzionalmente diretto a occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione.
art. 36 Cost.
Richiamato per gli scatti di anzianità e la retribuzione proporzionata e sufficiente, ma non ritenuto idoneo a superare l’accertata autonomia del secondo rapporto e la prescrizione dei crediti precedenti.
art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi.
art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
È stato richiamato insieme al n. 3 per contestare l’omesso esame e la motivazione sulla prescrizione e sui fatti decisivi.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
L. 24 dicembre 2012 n. 228
Richiamata quale fonte che ha introdotto/disciplinato l’ulteriore contributo unificato.
Corte cost. n. 63/1966
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla sospensione della prescrizione nei rapporti di lavoro non stabili.
Massime di principio
- La valutazione delle prove indiziarie e testimoniali, quando sorretta da motivazione congrua e non illogica, costituisce accertamento di merito non sindacabile in cassazione, salvo vizi radicali della motivazione stessa.
- Per inferire l’esistenza di un fatto ignoto tramite presunzioni semplici non è necessario un nesso di necessità assoluta, essendo sufficiente una connessione logica secondo criteri di normalità, probabilità e verosimiglianza.
- Le cause di sospensione della prescrizione hanno natura tassativa e non possono essere estese in via analogica a situazioni non espressamente previste dalla legge.
- La successiva riassunzione del lavoratore presso lo stesso datore non determina, di per sé, la sospensione della prescrizione dei crediti maturati in un precedente rapporto cessato, se non ricorre una specifica causa legale di sospensione o occultamento doloso del debito.
- Quando il giudice accerta che le dimissioni sono state effettive e che il lavoratore non ha tempestivamente rivendicato i crediti pregressi, è legittimo escludere l’unicità del rapporto e negare le pretese retributive e di anzianità fondate sulla continuità del rapporto stesso.
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