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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava il rapporto di lavoro privato tra un dipendente, adibito a mansioni di esattore e inquadrato nel livello C del CCNL di settore, e la società datrice di lavoro. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità per "turni spezzati" prevista dall'art. 43 lett. b) del CCNL, ottenendo accoglimento sia in primo grado sia in appello, con condanna della società al pagamento di euro 4.803,80. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, ma nel corso del giudizio è stato depositato un verbale di accordo transattivo concluso tra le parti in sede sindacale il 17.12.2024, dal quale risultava la definitiva conciliazione della controversia. Ne è derivata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio. Ha escluso la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 opera solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 43 lett. b CCNL di settore

    indennità di turni spezzati

    È la disposizione contrattuale collettiva posta a fondamento della pretesa del lavoratore al pagamento dell'indennità oggetto della lite.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Ha consentito la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte precisa che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio non si conclude con rigetto o inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in presenza di un esito diverso da rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, le parti depositano un accordo transattivo che definisce integralmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso nel merito, con possibile compensazione delle spese quando la conciliazione sia complessiva e sopravvenuta.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile nei casi di cessazione della materia del contendere, essendo limitato ai soli esiti di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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