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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un'azione proposta da tre lavoratori per ottenere l'accertamento che tra una società e la società consortile resistente fosse intervenuto un trasferimento d'azienda, con conseguente diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico già goduto e al pagamento delle differenze retributive maturate. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado rigettando le domande. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nelle more del giudizio è intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, per avvenuta conciliazione in sede sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, rilevando che la controversia era stata conciliata in sede sindacale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che nulla fosse statuito sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché tale conseguenza è prevista solo per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e non per l'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la definizione della causa in camera di consiglio con motivazione riservata

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    l'ulteriore contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non anche di estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, estingue il processo di legittimità anche quando la causa verta su diritti derivanti da preteso trasferimento d'azienda e differenze retributive.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sulle spese, salvo diversa disciplina espressamente prevista.
  • L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non può essere posto a carico della parte ricorrente quando l'esito del giudizio sia l'estinzione, poiché la norma lo collega solo al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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