Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta da tre lavoratori per ottenere l'accertamento che tra una società e la società consortile resistente fosse intervenuto un trasferimento d'azienda, con conseguente diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico già goduto e al pagamento delle differenze retributive maturate. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado rigettando le domande. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nelle more del giudizio è intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, per avvenuta conciliazione in sede sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, rilevando che la controversia era stata conciliata in sede sindacale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che nulla fosse statuito sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché tale conseguenza è prevista solo per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e non per l'estinzione.
Norme richiamate
art. 380 bis 1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
consente la definizione della causa in camera di consiglio con motivazione riservata
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di estinzione non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non anche di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, estingue il processo di legittimità anche quando la causa verta su diritti derivanti da preteso trasferimento d'azienda e differenze retributive.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sulle spese, salvo diversa disciplina espressamente prevista.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non può essere posto a carico della parte ricorrente quando l'esito del giudizio sia l'estinzione, poiché la norma lo collega solo al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
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