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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato svolto presso una stazione di servizio. Il lavoratore ha dedotto di aver prestato attività dal 1994 alle dipendenze della prima gestione, di aver poi proseguito senza soluzione di continuità con il subentrante dopo un asserito trasferimento d'azienda, e di aver percepito retribuzioni inferiori a quelle dovute. Ha chiesto differenze retributive riferite sia al periodo con la prima gestione sia a quello successivo. I giudici di merito hanno accertato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. anche attraverso un passaggio intermediato da un terzo, con continuità del complesso aziendale e dei rapporti di lavoro. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno censurato: 1) la violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando l'esistenza del trasferimento d'azienda; 2) la violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che vi fosse stata cessazione dell'attività originaria e successiva riassegnazione del compendio; 3) la violazione degli artt. 2733, 2735 c.c., 228 c.p.c. e 2112 c.c., oltre al vizio di motivazione apparente, per avere la Corte territoriale valorizzato indebitamente gli elementi probatori; 4) la prescrizione dei crediti relativi al periodo della prima gestione, assumendo che il rapporto si fosse interrotto con un licenziamento del 2000 e che la domanda fosse tardiva; 5) la violazione dell'art. 2112 c.c. in combinato con gli artt. 116 e 2935 c.c., perché la solidarietà sarebbe stata riconosciuta sin dall'assunzione anziché dal trasferimento; 6) il vizio motivazionale e la violazione dell'art. 132 c.p.c. per la valutazione di una testimonianza ritenuta decisiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i motivi, affermando che il trasferimento d'azienda può avvenire anche in due fasi con interposizione di un terzo, che il complesso aziendale era sostanzialmente lo stesso (macchinari, locali, dipendenti, marchio), che la rivalutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni non è consentita in cassazione e che non era stata provata alcuna interruzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che vi era stato un trasferimento d'azienda rilevante ex art. 2112 c.c., anche se articolato in più passaggi e con il coinvolgimento di un terzo intermediario, e ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto la continuità del rapporto di lavoro e la conseguente debenza delle differenze retributive. Ha inoltre escluso che fosse stato dimostrato un effettivo arresto del rapporto nel 2000 o nel 2005, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda è configurabile quando muta il titolare del complesso organizzato di beni destinato all'esercizio dell'attività economica, anche senza un rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario e anche in due fasi con intermediazione di un terzo; i rapporti di lavoro proseguono automaticamente con il nuovo titolare e i lavoratori possono far valere verso di lui i diritti già maturati.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio, se non nei casi di utilizzo di prove non introdotte o fuori dai limiti legali.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'operazione di successione aziendale; la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisorio, ritenendo comunque configurabile il trasferimento d'azienda.

  • artt. 2733 e 2735 c.c.

    Richiamati per contestare il valore di elementi dichiarativi/probatori; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle prove per sostenere la censura probatoria; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio scrutinabile in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo quando manchi radicalmente l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice; nella specie la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e intelligibile.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato ai fini della prescrizione; la Corte ha escluso la prescrizione poiché non è stata provata una cessazione del rapporto idonea a far decorrere i termini invocati.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Invocato per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la censura è stata respinta perché fondata su un presupposto di interruzione del rapporto non provato.

  • art. 2948 n. 5 c.c.

    Invocato per la prescrizione di alcune pretese periodiche; la Corte lo ha reputato assorbito dall'accertata continuità del rapporto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. non è configurabile per la sola diversa valutazione delle prove da parte della parte ricorrente; occorre l'uso distorto di prove legali o prove non dedotte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; esclusa per l'esistenza di una motivazione chiara e completa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso l'omesso esame rilevante, rilevando che le questioni erano state valutate dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel procedimento camerale di decisione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'azienda può configurarsi anche quando il passaggio del complesso aziendale avvenga in più fasi e tramite l'intermediazione di un terzo, purché resti identificabile un insieme organizzato di beni idoneo allo svolgimento dell'attività economica e ne muti il titolare.
  • In caso di trasferimento d'azienda, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono automaticamente con il cessionario senza bisogno del consenso del lavoratore, il quale conserva il diritto di far valere verso il nuovo titolare i crediti già maturati.
  • La prescrizione dei crediti di lavoro collegati al rapporto non può essere accolta quando sia contestata ma non provata l'effettiva cessazione del rapporto o un'interruzione idonea a far decorrere il termine prescrizionale.
  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o un diverso giudizio di attendibilità dei testimoni, salvo che si deduca l'utilizzo di prove non introdotte o l'erronea attribuzione di efficacia legale a prove soggette a valutazione.
  • Il vizio di motivazione apparente o di nullità della sentenza ricorre solo quando manchi realmente l'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il mero dissenso della parte sulla valutazione delle prove.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, che il complesso aziendale rimasto in uso è sostanzialmente identico a quello precedente per beni, locali, personale e segno distintivo, l'apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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