Cassazione Civile, Ordinanza n. 24205/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda nel settore farmaceutico e dal successivo passaggio della lavoratrice alle dipendenze della società cessionaria. La ricorrente sosteneva che la società cedente avesse violato gli obblighi di buona fede e correttezza nella gestione dell'operazione, perché avrebbe ceduto il ramo a una società poi rivelatasi in difficoltà economiche, nonostante impegni assunti in sede sindacale finalizzati a tutelare l'occupazione e la continuità produttiva. Secondo la ricorrente, la cedente avrebbe dovuto valutare con diligenza l'idoneità imprenditoriale della cessionaria e l'operazione, così congegnata, avrebbe determinato un pregiudizio risarcibile. I motivi di ricorso censuravano la sentenza d'appello per omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero impropriamente concentrato l'attenzione sulla validità della cessione ex art. 2112 c.c. anziché sulla dedotta violazione dei doveri di correttezza e diligenza nella scelta della cessionaria e nella gestione complessiva della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la Corte d'appello aveva esaminato in modo completo sia la legittimità del trasferimento del ramo d'azienda sia l'ulteriore profilo della pretesa violazione dei principi di buona fede e correttezza, escludendo che la società fosse obbligata a garantire la futura solidità economica della cessionaria o a scegliere un soggetto certamente non fallibile. La motivazione di merito non è stata ritenuta né illogica né carente, e non è stata ravvisata alcuna omessa pronuncia, perché la questione della responsabilità risarcitoria è stata comunque respinta in diritto. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione dei doveri di correttezza nella gestione della vicenda traslativa, ma escluso come fondamento della responsabilità della società cedente
richiamato quale norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente ma esclusa dalla Corte
la Corte ribadisce che il trasferimento d'azienda è valido e non è subordinato alla prognosi favorevole sulla continuazione dell'attività produttiva o alla verifica preventiva della solidità economica del cessionario
la censura è stata ritenuta non conforme al paradigma dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, come riformulato dalla giurisprudenza di legittimità
la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, osservando che la decisione di merito ha comunque affrontato e respinto la domanda risarcitoria
richiamato nel consolidato orientamento che esclude la nullità della cessione di azienda per frode alla legge in ragione della mera finalità di addossare ad altri obblighi e oneri
richiamato per escludere che, nella fattispecie, possa ravvisarsi motivo illecito tale da incidere sulla validità del contratto
art. 41 Cost.
invocato per affermare che la libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda non può essere compressa se non nei limiti espressamente previsti dall'ordinamento
richiamato nel ricorso incidentale condizionato, poi assorbito, in relazione alla formazione del giudicato sulla validità della cessione
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso principale
Cass. SS.UU. n. 8053 del 07/04/2014
richiamata per definire il paradigma del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma
Cass. n. 6969 del 20/03/2013
citata come precedente conforme sul punto della non invalidità della cessione in funzione di trasferimento degli oneri su terzi
Cass. n. 6184 del 14/03/2018
citata come precedente conforme che esclude l'invalidità della cessione di azienda per il solo fatto di arrecare pregiudizio a terzi
Massime di principio
- La cessione di azienda o di ramo d'azienda non è invalida per il solo fatto che il cessionario possa risultare, in prospettiva, economicamente debole o esposto al rischio di crisi; l'ordinamento non impone al cedente un obbligo generale di garantire la futura solvibilità o continuità imprenditoriale del cessionario.
- La validità del trasferimento aziendale non è subordinata a una prognosi favorevole sulla prosecuzione dell'attività produttiva; il cedente non risponde, di regola, per il solo fatto di aver scelto un cessionario che poi sia andato incontro a dissesto.
- La violazione dei doveri di buona fede e correttezza può fondare responsabilità solo se siano allegati e provati specifici comportamenti contrari a tali canoni; non basta dedurre che l'operazione abbia finito per trasferire a terzi oneri o rischi economici.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contrapporre alla motivazione impugnata una diversa lettura delle risultanze processuali o una critica alla loro valutazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice, pur non esaminando tutte le argomentazioni di parte, decida comunque sulla domanda e ne escluda il fondamento in diritto.
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