Cassazione Civile, Ordinanza n. 26320/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il rapporto di lavoro dirigenziale tra una società industriale e un proprio dirigente, che si era dimesso allegando la sussistenza di una giusta causa. In appello era stata dichiarata la nullità dell'accordo individuale con cui, nel febbraio 2016, era stata ridotta del 10% la retribuzione del dirigente con contestuale rinuncia a diritti previsti dal CCNL in materia di trattamento minimo complessivo garantito, nonché l'illegittimità della successiva modifica unilaterale del trattamento economico dell'autovettura aziendale concessa in uso promiscuo. La Corte territoriale aveva quindi riconosciuto differenze retributive, la giusta causa delle dimissioni e il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, oltre al ricalcolo del TFR e alla restituzione delle somme trattenute dalla società a titolo di mancato preavviso. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha contestato la nullità dell'accordo di riduzione retributiva, sostenendo che si trattasse di una riduzione consensuale e che dovesse applicarsi il raffronto col TMCG previsto dal CCNL; ha censurato la qualificazione dell'uso dell'auto aziendale come componente retributiva e la conseguente illegittimità della sua modifica; ha dedotto ultrapetizione e vizio di motivazione sulla giusta causa di dimissioni; ha denunciato violazione dell'art. 2119 c.c. per i criteri di valutazione della giusta causa; ha lamentato omesso esame della conoscenza, da parte del lavoratore, delle ragioni della riduzione; ha contestato l'omesso esame sul mancato addebito del costo dell'auto; e ha infine contestato l'inclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso nella base di calcolo del TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla riduzione retributiva, affermando che il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. opera anche rispetto ad accordi individuali di riduzione del trattamento economico, i quali sono consentiti solo nei casi e nelle forme previste dalla legge, cioè in sede protetta e, dopo la riforma, nell'ambito di accordi individuali di modifica delle mansioni, categoria, livello e retribuzione stipulati nelle sedi indicate dall'art. 2113 c.c. e nell'interesse del lavoratore; in mancanza di tali requisiti, l'accordo è nullo. Ha inoltre confermato che l'uso promiscuo dell'autovettura aziendale, se pattiziamente inserito nel sinallagma del rapporto, integra un'utilità suscettibile di qualificazione retributiva, e che la sua modifica peggiorativa non può avvenire unilateralmente al di fuori delle garanzie previste per la retribuzione. Ha dichiarato inammissibili i motivi su ultrapetizione e motivazione apparente, rilevando che la Corte territoriale si era mantenuta entro il perimetro delle domande e aveva motivato in modo sufficiente. Ha respinto il motivo sulla giusta causa di dimissioni, ricordando che la valutazione della gravità dell'inadempimento e della tempestività della reazione del lavoratore è riservata al giudice di merito, salvo controllo di ragionevolezza, qui rispettato. Ha ritenuto inammissibili anche le censure sull'omesso esame di fatti, perché non si confrontavano con la ratio decidendi o miravano a un riesame del merito. Infine, ha giudicato inammissibile il motivo sul TFR, poiché la decisione impugnata si fondava su specifica previsione contrattuale collettiva non adeguatamente censurata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di irriducibilità della retribuzione impedisce riduzioni peggiorative concordate al di fuori delle sedi protette; gli accordi individuali di modifica della retribuzione sono ammessi solo nei casi e con le forme espressamente previste dalla norma, altrimenti sono nulli.
Le sedi protette indicate dalla norma sono quelle abilitate alla valida stipulazione di accordi individuali che incidono in senso peggiorativo sulla retribuzione, a tutela della posizione del lavoratore.
La giusta causa di dimissioni va valutata dal giudice di merito sulla base degli elementi concreti della fattispecie, con controllo di legittimità limitato alla ragionevolezza della sussunzione.
Il ricorso contestava l'inclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso nel TFR, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la specifica base normativa richiamata dalla sentenza impugnata.
Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice altera petitum o causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; nel caso concreto non è stato ravvisato.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; non basta il mero dissenso sul percorso argomentativo del giudice di merito.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
È il parametro invocato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge, ritenute in parte infondate e in parte inammissibili.
È il parametro invocato per le censure di nullità della sentenza, respinte perché non ricorreva ultrapetizione né nullità motivazionale.
Le censure di omesso esame di fatti decisivi non sono ammissibili se mirano a un nuovo apprezzamento del merito o non si confrontano con la ratio decidendi.
CCNL Dirigenti Aziende Industriali
La decisione d'appello, avallata nei suoi effetti dalla Cassazione, valorizza la disciplina collettiva sul trattamento minimo complessivo garantito; la censura sul punto è stata però assorbita o respinta per mancato confronto con la ratio della sentenza.
La normativa fiscale sull'uso dell'auto aziendale non incide, nei rapporti interni datore-lavoratore, sulla qualificazione dell'utilità come componente retributiva se pattiziamente riconosciuta.
Massime di principio
- La retribuzione concordata nel rapporto di lavoro non può essere unilateralmente o consensualmente ridotta al di fuori dei casi, delle sedi e delle condizioni tassativamente previste dall'art. 2103 c.c.; in difetto, l'accordo è nullo.
- Gli accordi individuali peggiorativi del trattamento economico sono validi solo se stipulati in sede protetta e nell'ambito delle modifiche consentite dalla legge, a presidio dell'irriducibilità della retribuzione.
- Un benefit in natura, come l'uso promiscuo di un'autovettura aziendale, può assumere natura retributiva se inserito nel sinallagma contrattuale; pertanto non può essere modificato unilateralmente in senso peggiorativo.
- La giusta causa di dimissioni è apprezzamento di merito fondato sulla gravità complessiva dell'inadempimento datoriale e sulla tempestività della reazione del lavoratore; in cassazione è censurabile solo nei limiti della ragionevolezza della sussunzione.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o altera petitum e causa petendi; non basta una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati.
- Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando sollecitano una nuova valutazione del merito o non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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