Cassazione Civile, Ordinanza n. 26328/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo dovuto ai dipendenti per attività lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali, ai sensi del CCNL FISE Assoambiente. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento di differenze retributive; la società aveva impugnato la decisione, ma la Corte d'appello aveva rigettato il gravame principale e, accogliendo l'appello incidentale dei lavoratori, aveva condannato la datrice anche alle spese di lite. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dei contratti collettivi, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione di primo grado e non contestati i conteggi; 2) violazione degli artt. 20, 21 e 27 del CCNL FISE Assoambiente per errata interpretazione dell'art. 22, sostenendo che per le festività indicate dal contratto non fosse dovuta la c.d. doppia giornata oltre la maggiorazione; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte posto le spese a carico della società nonostante l'obiettiva incertezza della questione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: il primo perché il vizio motivazionale denunciabile in cassazione ricorre solo in ipotesi estreme di mancanza assoluta o apparenza della motivazione; il secondo perché il testo dell'art. 22 del CCNL, letto letteralmente e sistematicamente, prevede tre componenti retributive distinte per il lavoro festivo; il terzo perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e nel caso non ricorrevano i presupposti per derogare alla soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori le differenze retributive per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali secondo il CCNL FISE Assoambiente. Ha inoltre confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha valorizzato il tenore letterale, logico e sistematico della clausola collettiva, affermando che il trattamento per il lavoro nei giorni festivi si compone del trattamento previsto per il lavoro festivo, della maggiorazione ex art. 20 e del normale trattamento contrattualmente dovuto.
Norme richiamate
art. 20 CCNL FISE Assoambiente
Richiamato come norma che disciplina la maggiorazione per il lavoro festivo, applicabile al trattamento dovuto per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali.
art. 21 CCNL FISE Assoambiente
Individua i giorni festivi rilevanti ai fini del trattamento economico speciale, inclusi quelli richiamati dall'art. 22 del contratto collettivo.
art. 22 CCNL FISE Assoambiente
La clausola va letta nel senso che, per il lavoro svolto nei giorni festivi indicati dall'art. 21, il lavoratore ha diritto a tre componenti retributive: trattamento festivo, maggiorazione ai sensi dell'art. 20 e normale trattamento contrattualmente dovuto in aggiunta.
art. 27 CCNL FISE Assoambiente
Richiamato nel ricorso come norma collettiva asseritamente violata, senza autonoma elaborazione decisoria specifica nel testo.
Norma di riferimento per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge e di contratti collettivi.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza e per il vizio motivazionale nei limiti dell'art. 132 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o sia affetta da contraddizione irriducibile.
Usato per richiamare come parte integrante della motivazione i precedenti di legittimità sullo stesso tema.
Applicato secondo il principio di soccombenza per la regolazione delle spese di lite.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è eccezionale e discrezionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Rende dovuto, in caso di rigetto del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole del contratto collettivo, il giudice deve privilegiare i criteri letterale, logico e sistematico; se il testo è chiaro, non è consentita una lettura che ne alteri la struttura e il significato complessivo.
- Quando una disposizione collettiva sul lavoro festivo prevede espressamente che un trattamento "si aggiunge" al normale trattamento dovuto e richiama una maggiorazione, la retribuzione spettante va composta distinguendo le diverse voci previste dalla clausola, senza ridurle surrettiziamente a una sola componente.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente o incomprensibile; non è sufficiente contestare la sufficienza o la condivisibilità della motivazione di merito.
- In materia di spese processuali, la regola è la soccombenza; la compensazione costituisce deroga rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e richiede presupposti specifici, non potendo essere invocata in presenza di una decisione conforme al dato normativo o contrattuale chiaramente applicabile.
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