Cassazione Civile, Ordinanza n. 26327/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due dipendenti volta a ottenere differenze retributive per prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali, sulla base dell'art. 20 del CCNL FISE Assoambiente e, soprattutto, della disciplina dell'art. 22 del medesimo contratto collettivo. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della società datrice, ritenendo che per il lavoro svolto nei giorni festivi indicati dall'art. 21, comma 1, lett. B e C, spettassero al lavoratore tre componenti retributive: il trattamento per il lavoro festivo, la maggiorazione prevista dall'art. 20 e il normale trattamento contrattualmente dovuto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto adeguatamente motivata la decisione di primo grado e non specificamente contestati i conteggi; 2) violazione e falsa applicazione del CCNL, sostenendo che l'art. 22 non consentisse di riconoscere la cosiddetta doppia giornata oltre la maggiorazione per le prestazioni nei giorni festivi e che l'interpretazione accolta non fosse coerente con il sistema contrattuale; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, per avere la corte d'appello escluso la compensazione nonostante l'asserita obiettiva incertezza della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile, ipotesi non ricorrenti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando precedenti recenti sulla medesima questione e confermando che l'art. 22 del CCNL prevede, per il lavoro prestato nei giorni festivi contemplati dall'art. 21, comma 1, lett. B e C, tre distinte voci retributive: trattamento per il lavoro festivo, maggiorazione ex art. 20 e normale trattamento contrattualmente dovuto, che si aggiungono tra loro. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per compensare le spese, poiché la decisione di merito era conforme al tenore letterale e sistematico del contratto collettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e il collegio ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 CCNL FISE Assoambiente
Disciplina la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo; secondo la Corte, tale maggiorazione si aggiunge al normale trattamento dovuto e al trattamento specifico per il lavoro nei giorni festivi contemplati dall'art. 22.
art. 21 CCNL FISE Assoambiente
Individua i giorni festivi richiamati dall'art. 22, in particolare quelli di cui al comma 1, lett. B e C.
art. 22 CCNL FISE Assoambiente
Per il personale che presti opera nei giorni festivi indicati, garantisce una prestazione di durata non inferiore all'orario normale e prevede tre componenti retributive cumulative: relativo trattamento, maggiorazione ex art. 20 e normale trattamento contrattualmente dovuto.
art. 27 CCNL FISE Assoambiente
Richiamato nel ricorso come parte della disciplina collettiva invocata, senza autonoma specificazione decisoria nella motivazione della Corte.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato dai motivi di ricorso per dedurre, rispettivamente, violazione di legge e nullità/error in procedendo; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi censurabile solo nei ristretti casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sua violazione è richiamata come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude che ricorra nel caso concreto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente il richiamo, quale parte integrante della motivazione, a precedenti recenti della Corte sulla medesima questione.
art. 91 c.p.c.
Regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; la Corte afferma che la statuizione sulle spese è corretta.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per invocare la compensazione delle spese; la Corte ne esclude l'applicazione in assenza dei presupposti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile, ai fini dell'art. 360 c.p.c., soltanto quando la motivazione sia mancante, meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; non basta una diversa lettura delle risultanze di merito.
- La clausola collettiva che disciplini il lavoro prestato nei giorni festivi va interpretata secondo il tenore letterale, logico e sistematico: se il testo prevede che il trattamento maggiorato si aggiunga al normale trattamento contrattualmente dovuto, le relative voci retributive sono cumulabili e non alternative.
- Quando il contratto collettivo distingue tra trattamento per il lavoro festivo, maggiorazione e normale trattamento contrattuale, il lavoratore ha diritto a tutte le componenti previste, salvo diversa espressa pattuizione.
- La compensazione delle spese processuali non è un rimedio dovuto per la sola esistenza di un contrasto interpretativo: in mancanza dei presupposti legali, opera il principio di soccombenza e la relativa valutazione resta discrezionale del giudice di merito.
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