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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda crediti di lavoro e un compenso professionale pretesi da un dipendente provinciale. La Corte d'appello aveva condannato la Provincia al pagamento delle retribuzioni maturate tra il 21 novembre 2008 e il 28 aprile 2009, ritenendo che il recesso datoriale del 21 novembre 2008 fosse nullo e che, per effetto di tale nullità, il rapporto fosse rimasto efficace fino alle dimissioni del lavoratore del 28 aprile 2009; aveva inoltre riconosciuto un compenso per l'attività svolta quale Responsabile del procedimento per lavori stradali, sulla base di documentazione prodotta in giudizio. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha contestato la statuizione sulla prescrizione dei crediti retributivi, sostenendo che la prescrizione quinquennale dovesse decorrere dal recesso del 21 novembre 2008 e che il ricorso introduttivo del 9 dicembre 2013 fosse tardivo; ha inoltre censurato l'uso, da parte della Corte d'appello, del precedente provvedimento cautelare e il superamento dei suoi effetti per mancata instaurazione tempestiva del giudizio di merito. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di norme amministrative, assumendo la nullità della determinazione di liquidazione del compenso perché sottoscritta da un funzionario e non dal dirigente competente, con conseguente inidoneità dell'atto a fondare il credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per deduzione di un vizio motivazionale non più configurabile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha poi giudicato infondati i motivi sulla prescrizione, osservando che la nullità del recesso opera ex tunc e che, una volta ripristinato il rapporto fino alle dimissioni del 28 aprile 2009, i crediti retributivi relativi al periodo 21 novembre 2008 - 28 aprile 2009 non erano prescritti, essendo il giudizio di merito stato introdotto entro il quinquennio decorrente dalla cessazione effettiva del rapporto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava adeguatamente le norme asseritamente violate e, comunque, perché la Corte territoriale aveva fondato il riconoscimento del compenso su una specifica determinazione dirigenziale e su un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con atto dovuto è stato dato conto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la Corte ha ritenuto corretto il riferimento al termine quinquennale, ma ha escluso che esso fosse decorso perché il rapporto doveva considerarsi ripristinato fino alle dimissioni.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso, i crediti retributivi sono divenuti azionabili solo in relazione al rapporto ripristinato fino alle dimissioni.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio di motivazione non è più denunciabile nei termini risalenti di insufficienza e contraddittorietà della motivazione; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve indicare specificamente le norme violate e sviluppare argomentazioni intelligibili sulla dedotta violazione; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    menzionato quanto alla trattazione in camera di consiglio e alla riserva di motivazione.

  • art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

    richiamato per la riserva della motivazione da parte del collegio.

  • art. 22, comma 36, Legge n. 724/1994

    richiamato nel dispositivo della sentenza d'appello per limitare interessi e rivalutazione sui crediti riconosciuti.

  • art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La prescrizione dei crediti di lavoro decorre dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere; se il recesso datoriale è nullo con efficacia ex tunc, il rapporto si considera ripristinato fino alla successiva cessazione effettiva e da tale assetto va valutata la decorrenza della prescrizione.
  • In sede di legittimità non sono più proponibili censure formulate come insufficienza o contraddittorietà della motivazione ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c.; il ricorrente deve rispettare il perimetro attuale del vizio denunciabile.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico le norme asseritamente violate e non sviluppa una critica intelligibile e completa del ragionamento decisorio della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un apprezzamento probatorio congruamente motivato e su risultanze documentali ritenute decisive, la censura che mira a un diverso giudizio sul fatto è, di regola, non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

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