Cassazione Civile, Ordinanza n. 26324/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere differenze retributive per prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali, in applicazione del CCNL FISE Assoambiente. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'appello della società, ritenendo che l'art. 22 del CCNL imponesse, per il lavoro prestato nei giorni festivi indicati dall'art. 21, comma 1, lett. B e C, il pagamento di tre componenti distinte: il trattamento relativo al lavoro festivo, la maggiorazione prevista dall'art. 20 e il normale trattamento contrattualmente dovuto, da aggiungersi a quanto precedente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dei contratti collettivi e nullità della sentenza per asserita motivazione mancante o apparente e per errata affermazione della corte territoriale circa l'adeguatezza della motivazione del primo giudice; con il secondo ha denunciato violazione dei medesimi articoli del CCNL per avere la corte d'appello interpretato l'art. 22 nel senso della spettanza della cosiddetta "doppia giornata" oltre alla maggiorazione, sostenendo che l'interpretazione corretta dovesse essere ricavata da una lettura logica e sistematica dell'intero complesso normativo, anche alla luce della disciplina codicistica; il terzo motivo non è compiutamente riportato nel testo trasmesso. Il lavoratore intimato non si è costituito in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile, ipotesi non ravvisate nella sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato, richiamando precedenti recenti sul medesimo CCNL e sulla stessa ricorrente, e confermando che l'art. 22 del CCNL FISE Assoambiente prevede, per il lavoro svolto nei giorni festivi indicati dall'art. 21, comma 1, lett. B e C, tre voci retributive autonome e cumulative: trattamento per il festivo, maggiorazione ex art. 20 e normale trattamento contrattuale dovuto, da aggiungersi al primo. Ne consegue la conferma della decisione di merito favorevole al lavoratore. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 20 CCNL FISE Assoambiente
prevede una maggiorazione retributiva per il lavoro festivo, richiamata dall'art. 22 come componente aggiuntiva del trattamento dovuto per le prestazioni rese nei giorni festivi
art. 21 CCNL FISE Assoambiente
individua i giorni festivi cui si applica la disciplina speciale richiamata dall'art. 22
art. 22 CCNL FISE Assoambiente
per il personale che lavori nei giorni festivi indicati dall'art. 21, comma 1, lett. B e C, prevede un trattamento retributivo composto da tre elementi: relativo trattamento per il festivo, maggiorazione ai sensi dell'art. 20 e normale trattamento contrattuale dovuto, che si aggiungono reciprocamente
art. 27 CCNL FISE Assoambiente
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive asseritamente mal interpretate, senza autonomo rilievo decisorio nel testo
art. 360 c.p.c.
viene evocato dalla ricorrente per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ribadisce i limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ultima parte
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata
art. 118 disp. att. c.p.c.
i precedenti recenti richiamati dalla Corte vengono inseriti come parte integrante della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il riconoscimento dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile solo quando la motivazione sia del tutto assente, meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; non basta lamentare una ricostruzione non condivisa del fatto o dell'interpretazione data dal giudice di merito.
- Nell'interpretazione di una clausola collettiva, il dato letterale deve essere coordinato con quello logico e sistematico; se il testo contrattuale distingue espressamente più componenti retributive, non è consentito ridurle arbitrariamente a una sola voce o a due sole voci.
- Quando il contratto collettivo prevede che, per il lavoro svolto in giorni festivi specificamente indicati, il relativo trattamento "si aggiunge" alla maggiorazione e al normale trattamento contrattualmente dovuto, le tre componenti devono essere corrisposte cumulativamente.
- Il richiamo a precedenti di legittimità sul medesimo testo contrattuale rafforza l'interpretazione già consolidata e rende infondato il motivo di ricorso che proponga una lettura incompatibile con quella già affermata dalla Corte.
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