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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26330/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Cassa geometri, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, di una professionista che risultava iscritta all'albo dei geometri ma sosteneva di avere cessato l'esercizio della libera professione dal 2000. La Corte d'appello aveva confermato l'annullamento dell'iscrizione disposto dal Tribunale, ritenendo che l'obbligo di iscrizione alla Cassa richiedesse l'esercizio della professione con carattere di continuità ed esclusività e che non potesse essere introdotto, da fonti statutarie o regolamentari, un automatismo tra iscrizione all'albo e iscrizione alla Cassa. La Cassa ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione della normativa sulle casse privatizzate e dell'autonomia regolamentare dell'ente, sostenendo che lo statuto poteva prevedere l'iscrizione automatica alla Cassa in base alla sola iscrizione all'albo; con il secondo deduce violazione delle norme sulla previdenza dei geometri e dello statuto CIPAG, affermando che anche l'esercizio saltuario o occasionale della professione, desumibile dalla permanenza nell'albo e dal compimento di alcuni atti professionali, comporta l'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima, salvo le specifiche ipotesi di esenzione previste dal regolamento.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, per la Cassa dei geometri liberi professionisti, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima; la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito sono irrilevanti, e l'iscrizione ad altra gestione INPS non esclude di per sé gli obblighi previdenziali di categoria. La Corte precisa anche che le norme regolamentari della Cassa possono individuare le condizioni di esenzione dalla presunzione di esercizio professionale, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che tali condizioni non ricorrevano e che la professionista aveva comunque compiuto alcuni atti tipici della professione. Per tali ragioni, la sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito alla luce dei principi enunciati, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994

    richiamato come base della disciplina delle casse privatizzate e dell'autonomia normativa dell'ente previdenziale

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    considerato dalla ricorrente come limite ai poteri regolamentari delle casse; la Corte, richiamando la giurisprudenza, non accoglie la tesi che l'autonomia sia circoscritta ai soli interventi espressamente nominati dalla norma

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    citato in relazione all'evoluzione normativa della disciplina delle casse professionali

  • art. 1, comma 488, L. n. 413/2013

    citato come ulteriore norma di interpretazione/modifica del quadro regolatorio delle casse

  • art. 1 L. n. 37/1967

    richiamato per sostenere l'automatismo tra iscrizione all'albo e iscrizione alla cassa

  • art. 10 L. n. 773/1982

    richiamato insieme all'art. 22 della stessa legge sulla disciplina previdenziale dei geometri

  • art. 22 L. n. 773/1982

    richiamato come disposizione che la ricorrente interpreta nel senso dell'obbligo contributivo connesso all'esercizio professionale e alla presunzione derivante dall'iscrizione all'albo

  • art. 5 Statuto CIPAG

    considerato dalla Corte come norma regolamentare che disciplina l'automatismo iscrizione albo/Cassa e le ipotesi di esenzione

  • Delibera n. 123 del 20 maggio 2009 CIPAG

    indicata quale fonte regolamentare che prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa per i geometri dipendenti salvo specifiche condizioni di esenzione

  • DM 14 luglio 2009

    citato come atto di approvazione della delibera CIPAG

  • DM 27 febbraio 2013

    citato come atto di approvazione dello statuto CIPAG

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio motivazionale/omesso esame, nel testo trattata però nell'ambito della censura di violazione di legge

Massime di principio

  • Per la Cassa dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale costituisce di regola presupposto sufficiente per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa e del versamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla continuità, occasionalità o redditività dell'attività svolta.
  • La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale INPS non è, di per sé, ostativa all'obbligo previdenziale verso la Cassa di categoria.
  • Le norme statutarie e regolamentari della Cassa possono disciplinare le specifiche condizioni di esenzione dalla presunzione di esercizio professionale, ma non escludere il principio generale di obbligatorietà connesso all'iscrizione all'albo, quando la disciplina di legge e la regolamentazione approvata lo consentano.
  • Quando il giudice di merito accerti che non ricorrono le cause di esenzione previste dal regolamento e che l'iscritto ha comunque posto in essere atti tipici della professione, è legittima l'iscrizione d'ufficio alla Cassa e la richiesta della contribuzione minima.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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