Cassazione Penale, Sentenza n. 27024/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per plurime truffe on-line e per autoriciclaggio. Il ricorrente contestava: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (sosteneva che la competenza dovesse essere del Tribunale di Larino in base alla sua residenza o al luogo in cui avrebbe dato l'ordine via home banking); 2) la configurabilità dell'autoriciclaggio rispetto all'acquisto di criptovalute (assente la finalità speculativa e l'idoneità a rendere illecita la provenienza del denaro, anche per la presunta trasparenza della blockchain); 3) l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa per le truffe on-line; 4) l'ingiustificato diniego degli arresti domiciliari, proponendo una misura meno afflittiva con divieto d'uso degli strumenti informatici.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancato confronto critico con le motivazioni del provvedimento impugnato. Ha confermato: la competenza territoriale del Tribunale di Milano basata sul criterio del reato più grave (autoriciclaggio) consumato con operazioni disposte tramite conto acceso presso la banca con sede a Basiglio; la sussistenza dell'aggravante per minorata difesa in relazione alle modalità on-line e all'occultamento dell'identità; la configurabilità dell'autoriciclaggio rispetto all'acquisto di criptovalute (i bitcoin rientrano nelle attività finanziarie/speculative e l'operazione è idonea a ostacolare la tracciabilità dei proventi); la concreta attualità delle esigenze cautelari e il pericolo di recidiva giustificando la custodia in carcere e rigettando la richiesta di arresti domiciliari. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di € 3.000,00, disponendo la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto configurate le plurime truffe on-line attraverso condotte aggregate e ripetute che hanno indotto vittime a versare somme in vista di partecipazione a false aste giudiziarie.
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
L'acquisto di criptovalute con proventi di reato è stato interpretato come impiego in attività finanziarie/speculative idonee a ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa e quindi ascrivibile all'autoriciclaggio.
art. 61 n. 5 cod. pen. (aggravante minorata difesa)
Applicata alle truffe realizzate tramite piattaforma on-line: la rete ha fornito un concreto vantaggio all'agente (anomymity, assenza di incontri in presenza, uso di false generalità) aggravando la responsabilità.
art. 8 comma 1 cod. proc. pen. (competenza per territorio)
La competenza è stata individuata nel luogo dell'istituto bancario presso il quale il conto utilizzato per ricevere e trasferire i proventi è intrattenuto (Basiglio/Milano), in quanto luogo del reato più grave, l'autoriciclaggio.
artt. 8, 9, 10, comma 3, 16, comma 1 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)
Citati dal ricorrente per sostenere diversa competenza territoriale e vizio di incompetenza, ma la Corte ha ritenuto prevalente il criterio del reato più grave e del luogo dell'operazione bancaria.
Richiamato nella contestazione sulle norme applicabili, ma la Corte nega che vi sia errore interpretativo del giudice di merito in ordine ai presupposti dell'accusa.
artt. 275 e 284 cod. proc. pen. (misure cautelari)
Il ricorrente invocava misura meno afflittiva (arresti domiciliari); la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata nel negare misure meno afflittive per il concreto pericolo di recidiva e la pericolosità sociale.
Applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà.
decreto legislativo n. 90/2017 e Direttiva (UE) 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio)
Richiamati per evidenziare l'evoluzione normativa che include le valute virtuali nel perimetro di strumenti finanziari soggetti a obblighi antiriciclaggio; utilizzati per sostenere l'idoneità delle criptovalute a essere impiegate per occultare proventi illeciti.
Massime di principio
- La competenza territoriale è individuata sul luogo del reato "più grave" quando i reati sono connessi: per l'autoriciclaggio si guarda al luogo in cui è stato impiegato il denaro illecito (es. banca/contocorrente utilizzato), anche se l'ordine è stato dato da remoto.
- L'autoriciclaggio si consuma nel momento dell'impiego/sostituzione/trasformazione dei proventi: trasferimenti e acquisti finalizzati a reimpiegare denaro illecito (anche in criptovalute) possono integrare la fattispecie se idonei a rendere difficoltosa la ricostruzione della provenienza.
- Le criptovalute possono rientrare nella nozione di attività finanziarie/speculative: il loro acquisto con proventi di reato può costituire autoriciclaggio, soprattutto quando le operazioni mirano a trasferire i fondi su conti esteri o piattaforme che ostacolano l'identificazione.
- L'aggravante per "minorata difesa" è applicabile alle truffe on-line quando l'autore trae vantaggio concreto dall'uso della rete (anonimato, assenza di incontri, uso di siti/strumenti che rendono difficile il controllo preventivo delle vittime).
- Per negare misure cautelari meno afflittive rilevano la serialità dei reati, la perizia tecnica del soggetto, la capacità di organizzare condotte fraudolente da remoto e il concreto pericolo di recidiva: tali elementi devono essere contestati in modo specifico in Cassazione, altrimenti la censura è inammissibile.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o riproposizioni senza sviluppo critico portano all'inammissibilità e a sanzioni per le spese.
- L'adozione di strumenti normativi e di policy antiriciclaggio su criptovalute non esclude in radice la punibilità: l'esistenza di obblighi preventivi non sostituisce la verifica, caso per caso, della effettiva possibilità di ricostruire l'origine illecita dei fondi.
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