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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23216 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, i valori dichiarati in una compravendita immobiliare del 22 febbraio 2008, elevando il valore di cinque unità immobiliari ad uso artigianale da 710.000 euro a 1.909.440 euro e quello di un'abitazione da 90.000 euro a 163.858 euro. La CTR aveva annullato la rettifica ritenendo che l'Ufficio si fosse basato principalmente sulle quotazioni OMI e su atti comparativi non adeguatamente descritti, senza considerare sufficientemente lo stato di manutenzione, il prezzo garantito dalla banca e altri elementi probatori. L'Agenzia ha censurato la sentenza per omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, deducendo che l'accertamento era fondato anche su compravendite comparabili, una CTU estimativa e ulteriori elementi relativi alla locazione e alle caratteristiche degli immobili. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo il difetto di motivazione dell'avviso di rettifica e la mancata allegazione degli atti comparativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto la motivazione della CTR apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile in diversi passaggi, nonché carente per l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui la comparabilità degli immobili nella medesima zona OMI, la CTU eseguita in una procedura esecutiva, lo stato locativo degli immobili e la stipula di nuovi contratti di locazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia valutando le deduzioni e le prove delle parti e motivando adeguatamente. La decisione non ha quindi determinato in via definitiva l'importo dell'imposta, ma ha riaperto il giudizio di merito. La società è stata inoltre assoggettata al pagamento dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    L'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato degli immobili ai fini dell'imposta di registro sulla base di criteri estimativi e comparativi; l'avviso deve indicare il criterio astratto utilizzato e gli elementi fattuali essenziali, mentre la concreta attendibilità degli elementi deve essere dimostrata nel giudizio.

  • L. n. 88 del 2009, art. 24

    La norma ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra prezzo dichiarato e valore normale ai fini IVA e delle imposte dirette, ma non impedisce, di per sé, una rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro fondata sui criteri dell'art. 51 del D.P.R. n. 131 del 1986.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, e L. n. 241 del 1990, art. 3

    Gli atti impositivi devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da delimitare il successivo contenzioso e consentire al contribuente un'effettiva difesa. Non è tuttavia sempre necessaria l'allegazione materiale degli atti comparativi quando l'avviso ne riproduce gli elementi essenziali.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o la motivazione incomprensibile.

  • Art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    La sentenza deve esporre un percorso argomentativo effettivo e comprensibile. Una motivazione solo apparente o fondata su affermazioni ipotetiche e contraddittorie determina la nullità della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Nel processo tributario il giudice deve considerare le prove e le richieste istruttorie rilevanti, inclusi gli elementi estimativi e comparativi prodotti dalle parti.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite e motivare il proprio convincimento secondo il prudente apprezzamento, senza omettere l'esame degli elementi decisivi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione incidentale, può essere dovuto un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Massime di principio

  • Le quotazioni OMI costituiscono normalmente un elemento indiziario o iniziale e, da sole, non bastano necessariamente a dimostrare il maggior valore di un immobile; devono essere corroborate da elementi comparativi o estimativi concreti.
  • Gli atti comparativi possono sostenere la rettifica se sono sufficientemente identificati e riferiti a immobili omogenei per ubicazione, destinazione, caratteristiche e periodo, anche senza allegazione materiale quando l'avviso ne riporta gli elementi essenziali.
  • La motivazione dell'avviso di rettifica e la prova della fondatezza della pretesa sono piani distinti: l'avviso deve spiegare il criterio e i dati essenziali, mentre in giudizio l'Amministrazione deve dimostrare l'attendibilità concreta della valutazione.
  • Il giudice tributario deve esaminare tutti gli elementi decisivi offerti dalle parti, come CTU, stato di manutenzione, contratti di locazione, mutui, ipoteche e prezzi di immobili comparabili; l'omissione può determinare la cassazione della sentenza.
  • Una motivazione basata su ipotesi non verificate, affermazioni contraddittorie o riferimenti incomprensibili è motivazione apparente e può comportare la nullità della sentenza.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sul merito: comporta il riesame della causa da parte del giudice di merito, che dovrà rivalutare prove e argomentazioni secondo le indicazioni della Corte.

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