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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24811/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'indennità di mobilità conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro con una società, cessazione avvenuta per licenziamento collettivo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non contestati i presupposti di legge e reputando irrilevante, nei rapporti col lavoratore, il mancato versamento datoriale dei contributi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c., per non avere la Corte territoriale verificato che la lavoratrice avesse provato i fatti costitutivi del diritto, in particolare l'appartenenza del datore di lavoro al novero delle imprese per cui i lavoratori sono ammessi all'indennità di mobilità; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per asserito travisamento dell'estratto telematico relativo alla contribuzione dovuta dalla società e all'esclusione dei contributi per mobilità; 3) violazione della disciplina sulla mobilità e sulla cassa integrazione straordinaria (artt. 4, 5, 7, 12 e 16 l. n. 223/1991; art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993; art. 3, comma 1, l. n. 92/2012), per avere la Corte d'appello ritenuto che la società datrice rientrasse nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente veicolate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto provati i presupposti per l'indennità di mobilità sulla base della mancata contestazione espressa da parte dell'ente previdenziale. Tale tipo di censura non era scrutinabile in sede di legittimità, anche per effetto della preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando i giudici di merito, in doppia conforme, accertano in fatto la sussistenza dei presupposti per una prestazione previdenziale sulla base delle allegazioni e delle non contestazioni delle parti, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se mira, in sostanza, a contestare l'apprezzamento delle prove documentali o l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la preclusione processuale impedisce di censurare in cassazione l'accertamento fattuale operato dai giudici di merito, salvo che si deducano vizi effettivamente riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
  • La mancata contestazione specifica di un fatto costitutivo può rilevare ai fini della sua ritenuta prova; tuttavia, la verifica di tale profilo, se già effettuata dai giudici di merito, non è sovvertibile in cassazione mediante una diversa lettura degli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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