Cassazione Civile, Ordinanza n. 24811/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'indennità di mobilità conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro con una società, cessazione avvenuta per licenziamento collettivo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non contestati i presupposti di legge e reputando irrilevante, nei rapporti col lavoratore, il mancato versamento datoriale dei contributi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c., per non avere la Corte territoriale verificato che la lavoratrice avesse provato i fatti costitutivi del diritto, in particolare l'appartenenza del datore di lavoro al novero delle imprese per cui i lavoratori sono ammessi all'indennità di mobilità; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per asserito travisamento dell'estratto telematico relativo alla contribuzione dovuta dalla società e all'esclusione dei contributi per mobilità; 3) violazione della disciplina sulla mobilità e sulla cassa integrazione straordinaria (artt. 4, 5, 7, 12 e 16 l. n. 223/1991; art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993; art. 3, comma 1, l. n. 92/2012), per avere la Corte d'appello ritenuto che la società datrice rientrasse nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente veicolate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto provati i presupposti per l'indennità di mobilità sulla base della mancata contestazione espressa da parte dell'ente previdenziale. Tale tipo di censura non era scrutinabile in sede di legittimità, anche per effetto della preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito perché le doglianze sono ritenute dirette contro un accertamento di fatto non censurabile in cassazione
richiamato in relazione all'onere di specifica contestazione nella memoria di costituzione del convenuto
invocati per denunciare un preteso travisamento delle risultanze documentali, ma la censura è considerata sostanzialmente fattuale
richiamato dal ricorrente per prospettare un vizio di motivazione/travisamento del fatto
artt. 4, 5, 7, 12 e 16, l. n. 223/1991
norme sulla disciplina della mobilità e del relativo ambito applicativo, richiamate nel motivo ritenuto inammissibile
art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 conv. con l. n. 236/1993
richiamato quale disposizione concernente il sistema degli ammortizzatori sociali e i presupposti del beneficio
art. 3, comma 1, l. n. 92/2012
richiamato nel quadro della disciplina degli ammortizzatori sociali
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
applicato come preclusione alla censura in cassazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in presenza di doppia conforme
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando i giudici di merito, in doppia conforme, accertano in fatto la sussistenza dei presupposti per una prestazione previdenziale sulla base delle allegazioni e delle non contestazioni delle parti, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se mira, in sostanza, a contestare l'apprezzamento delle prove documentali o l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, la preclusione processuale impedisce di censurare in cassazione l'accertamento fattuale operato dai giudici di merito, salvo che si deducano vizi effettivamente riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità.
- La mancata contestazione specifica di un fatto costitutivo può rilevare ai fini della sua ritenuta prova; tuttavia, la verifica di tale profilo, se già effettuata dai giudici di merito, non è sovvertibile in cassazione mediante una diversa lettura degli atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24806/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24809/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24815/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24822/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24850/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24858/2023 del 18/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →