Cassazione Civile, Ordinanza n. 24809/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di restituzione di euro 7.607,77 corrisposti a titolo di indennità di mobilità. La Corte d’appello aveva confermato l’irripetibilità delle somme, ritenendo che il percettore avesse comunque diritto alla prestazione ex art. 7, comma 5, L. n. 223/1991, sebbene in sede amministrativa essa non fosse stata riconosciuta per quella specifica causale. Secondo il giudice di merito, le somme già erogate erano quindi imputabili a una prestazione dovuta, con la conseguenza che non si trattava di indebito ripetibile. L’INPS ricorre in cassazione deducendo violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la domanda di anticipazione dell’indennità di mobilità sarebbe stata tardiva e quindi decaduta, con estinzione del relativo diritto; inoltre afferma l’incompatibilità della prestazione con l’attività di artigiano svolta dal beneficiario e contesta che questi potesse opporre in compensazione la domanda ex art. 7, comma 5, a scomputo dell’indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dell’INPS non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava sull’affermazione di una compensazione tra crediti, bensì sul presupposto che il percettore avesse diritto alla prestazione e che, pertanto, le somme già corrisposte dall’INPS non integrassero un indebito ripetibile. Poiché il ricorso insisteva sulla decadenza dalla domanda di anticipazione senza confrontarsi con l’accertamento di merito circa la sussistenza del diritto alla prestazione e la dovutezza delle somme percepite, la censura è stata reputata priva di specifica attinenza al decisum e quindi inammissibile. Conseguentemente, l’INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, L. n. 223/1991
La disposizione è richiamata come fonte del diritto all’indennità di mobilità in forma anticipata per intraprendere un’attività autonoma; la Corte di merito ha ritenuto che, nella fattispecie, tale diritto sussistesse e che le somme già percepite fossero dovute.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
È invocato dall’INPS per sostenere la decadenza dalla domanda di prestazione; la Corte di cassazione non entra nel merito della questione perché il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è ritenuto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi e, dunque, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione relativo all’esposizione dei motivi.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione della vicenda senza confrontarsi con il fondamento effettivo della decisione.
- Se il giudice di merito accerta che le somme percepite erano dovute in forza di un diritto alla prestazione, la domanda di ripetizione dell’indebito non può essere accolta solo invocando una decadenza dalla domanda di maggior somma, quando tale decadenza non incide sul diritto a trattenere quanto già corrisposto e spettante.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario un motivo specifico e pertinente, idoneo a scalfire l’argomentazione decisiva della sentenza impugnata; il dissenso sul quadro fattuale o giuridico astrattamente prospettato non è sufficiente se non si confronta con il decisum.
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