Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24858/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale notificata per crediti contributivi pretesi dall'INPS nei confronti di un soggetto iscritto all'Albo dei promotori finanziari. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha rigettato l'opposizione ritenendo dovuta l'iscrizione alla gestione ex art. 34 l. 88/1989 e superflua un'ulteriore verifica dei requisiti di abitualità e prevalenza dell'attività. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge per genericità del gravame, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato un'eccezione sui vizi dell'atto di appello; (2) violazione di legge e vizio motivazionale, insistendo sull'occasionalità dell'attività svolta e contestando la regolazione dell'onere probatorio in tema di contributi omessi; (3) censura sulla condanna alle spese, deducendo il mancato rinvenimento di precedenti giurisprudenziali sui promotori finanziari e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe comunque riconosciuto dubbi interpretativi della materia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e non decisivo il terzo, osservando che la Corte d'appello aveva già dato conto dell'eccezione del ricorrente e aveva espresso un percorso argomentativo nel merito incompatibile con la tesi dei vizi dell'atto di gravame; quanto al secondo motivo, ha rilevato che esso mirava in realtà a una rivalutazione del merito, soprattutto sull'occasionalità dell'attività e sull'onere della prova, profili non deducibili in sede di legittimità nei termini prospettati; il terzo motivo non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già preso atto dei dubbi interpretativi in materia. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata disposta condanna alle spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 l. 88/1989

    È richiamato come base dell'obbligatoria iscrizione alla gestione previdenziale per la categoria considerata; la Corte non rivede nel merito la valutazione della Corte d'appello sulla sua applicabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto nel testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare censure formalmente di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del merito, specie quando la doglianza investa accertamenti di fatto come l'occasionalità o l'abitualità dell'attività svolta.
  • La censura per omessa considerazione di un'eccezione è infondata quando la sentenza impugnata dia conto dell'eccezione e sviluppi un percorso argomentativo di merito incompatibile con la sua accoglienza, mostrando così di averla implicitamente disattesa.
  • Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata non è idoneo a determinarne la cassazione; la mera deduzione di difficoltà interpretative o l'assenza di precedenti non basta se non incide sulla specifica motivazione posta a fondamento della decisione.
  • Nel contenzioso contributivo, la contestazione della pretesa previdenziale non può essere accolta mediante affermazioni apodittiche sulla distribuzione dell'onere probatorio, se tali assunti non trovano base giuridica e si risolvono in una rivalutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.