Cassazione Civile, Ordinanza n. 24806/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'indennità di mobilità a decorrere dal 7 maggio 2003, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con una società ammessa alla procedura di mobilità. La Corte d'appello ha ritenuto che la domanda amministrativa fosse stata presentata solo il 12 maggio 2016, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dalla disciplina applicabile, con conseguente decadenza dal diritto. In cassazione la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 129 del R.D.L. n. 1872 del 1935, richiamato dalla L. n. 223 del 1991, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato in modo acritico una disciplina di decadenza risalente e non più coerente con l'ordinamento successivo; inoltre prospettava la peculiarità del caso concreto, affermando che, trattandosi originariamente di rapporto di formazione e lavoro poi convertito giudizialmente in rapporto a tempo indeterminato, la prestazione non avrebbe potuto essere chiesta prima di tale conversione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui presupponevano una ricostruzione della vicenda fattuale non risultante dalla sentenza impugnata e non dedotta con specificità ex art. 366 c.p.c. Quanto ai fatti accertati, ha escluso errori di diritto: la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui il decorso di 60 giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile per la presentazione della domanda di mobilità determina decadenza dal diritto, salvo impedimento riconducibile a forza maggiore. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva negato la prestazione per tardività della domanda amministrativa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935
La norma, richiamata dalla disciplina sulla mobilità, prevede un termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile per presentare la domanda; il suo inutile decorso comporta decadenza dal diritto, salvo forza maggiore.
Opera il rinvio all'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 per la domanda di ammissione al beneficio dell'indennità di mobilità.
Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non rispettano gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.
Norma sul procedimento camerale di decisione del ricorso in cassazione.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non accolto dalla Corte.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare l'attualità della disciplina di decadenza.
Richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione sistematica della normativa.
Richiamato dalla ricorrente per la lettura dell'istituto nel sistema.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione sistematica della disciplina; la Corte non vi ha ravvisato elementi idonei a sovvertire il consolidato orientamento.
Richiamati dalla ricorrente in tema di decadenza; la Corte ha comunque applicato la disciplina speciale della decadenza dalla domanda di mobilità.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto, coincidente con l'inizio della disoccupazione indennizzabile, per la presentazione della domanda di indennità di mobilità ha natura decadenziale: la sua inosservanza estingue il diritto alla prestazione, salvo che l'omissione dipenda da forza maggiore.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito se il ricorso non individua specificamente, nei limiti dell'art. 366 c.p.c., gli elementi fattuali e documentali posti a base della censura.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in modo mediato, la valutazione delle risultanze di causa: quando la critica investe la ricostruzione fattuale, il vizio è eventualmente di motivazione e non di falsa applicazione di legge.
- La disciplina speciale sulla decadenza per la domanda di mobilità prevale sulle contestazioni di ordine sistematico o astratto, ove il fatto costitutivo del diritto e il termine di esercizio risultino accertati e non sia provata una causa impeditiva qualificabile come forza maggiore.
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