Cassazione Civile, Ordinanza n. 24815/2023 del 18/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dal riconoscimento, da parte del Tribunale e poi della Corte d’appello di Napoli, del diritto all’indennità di mobilità in favore di una socia lavoratrice dipendente di una cooperativa rientrante tra quelle che svolgono attività indicate nel d.P.R. n. 602 del 1970. La cooperativa svolgeva attività di vigilanza con più di 15 dipendenti. La decisione di merito aveva ritenuto dovuta l’indennità per un periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, sul presupposto che tale legge avesse esteso il beneficio anche alle cooperative considerate. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione degli artt. 1 d.P.R. n. 602/1970, 24, comma 5, l. n. 196/1997, 4, 7, 12, comma 3-bis, e 16 l. n. 223/1991. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva erroneamente riconosciuto l’indennità di mobilità al socio lavoratore di cooperativa per il periodo agosto 2015-agosto 2016, nonostante l’esclusione di tali lavoratori dalla tutela contro la mobilità e l’assenza della contribuzione necessaria per finanziare la relativa prestazione. La difesa dell’INPS sosteneva che la legge Fornero aveva esteso ai soci di cooperative solo l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), non anche l’indennità di mobilità. La controricorrente ha resistito al ricorso; nel suo atto si faceva cenno a un ricorso incidentale, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di un mero refuso, non essendovi traccia di tale impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che, nel quadro normativo applicabile ratione temporis, l’indennità di mobilità prevista dalla l. n. 223/1991 non spettava ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970, poiché la disciplina previgente non contemplava l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria per tali soggetti e la l. n. 92/2012 aveva esteso loro soltanto l’ASPI, non anche l’indennità di mobilità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda della lavoratrice. Ha disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero processo, in ragione della complessità della questione, e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata utilizzata come norma processuale per denunciare la violazione di legge sostanziale nel ricorso per cassazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esclusione dell’indennità di mobilità per i soci lavoratori delle cooperative che svolgono attività comprese nell’allegato.
art. 24, comma 5, l. n. 196/1997
Richiamato come disposizione che prevedeva un espresso divieto/esclusione della tutela contro la mobilità per i soggetti in questione.
artt. 4, 7, 12, comma 3-bis, e 16 l. n. 223/1991
Sono le norme sulla disciplina dell’indennità di mobilità e del relativo finanziamento; la Corte ha valorizzato l’art. 16 per evidenziare il collegamento con il contributo versato sulle retribuzioni assoggettate al contributo contro la disoccupazione involontaria.
art. 3, lettera c), l. n. 92/2012
La Corte ha affermato che questa disposizione ha esteso alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti il trattamento di integrazione salariale straordinario e i relativi obblighi contributivi, ma non ha esteso l’indennità di mobilità ai soci delle cooperative del d.P.R. n. 602/1970.
art. 2, comma 1, l. n. 92/2012
Richiamato per evidenziare che il legislatore ha introdotto, con la riforma, una nuova indennità mensile di disoccupazione (ASPI).
art. 2, comma 38, l. n. 92/2012
La Corte lo interpreta come disposizione che menziona la sola ASPI e ne riconosce il diritto ai soci lavoratori di cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970.
Richiamato per sottolineare che, prima del 2013, ai soci lavoratori delle cooperative erano riconosciute solo alcune specifiche forme di previdenza e assistenza sociale, non comprendenti la tutela contro la disoccupazione involontaria.
Cass. n. 10778 del 2020
Precedente di legittimità utilizzato come orientamento consolidato: l’indennità di mobilità non spetta ai soci lavoratori delle cooperative ex d.P.R. n. 602/1970, mentre la l. n. 92/2012 ha esteso loro solo l’ASPI.
Massime di principio
- L’indennità di mobilità prevista dalla l. n. 223/1991 non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi che esercitano le attività indicate nel d.P.R. n. 602/1970, quando il sistema contributivo applicabile non comprenda l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria da cui la prestazione trae finanziamento.
- In presenza di riforme previdenziali che ampliano le tutele ai soci lavoratori di cooperative, l’estensione deve risultare espressa: non è consentita un’interpretazione estensiva che trasformi la previsione di una nuova indennità di disoccupazione (ASPI) nell’ampliamento anche di una diversa prestazione, quale l’indennità di mobilità.
- Il dato letterale della legge prevale quando la norma riformatrice menzioni solo una specifica prestazione previdenziale; la diversa prestazione non può ritenersi inclusa per implicito se il legislatore non l’ha richiamata espressamente.
- Quando la questione è di puro diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
- La complessità della questione giuridica può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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