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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24850/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di un lavoratore dipendente di ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa per esposizione qualificata e ultradecennale ad amianto. Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di una società industriale, come addetto a un reparto produttivo, sostenendo di essere stato esposto ad amianto nello svolgimento delle mansioni e, in particolare, in occasione delle operazioni di manutenzione dei bruciatori. La Corte d’appello aveva ritenuto non provata un’esposizione qualificata, valorizzando l’assenza di riscontri sulla durata e frequenza delle manutenzioni, la natura sporadica e non continuativa dell’esposizione passiva e il carattere congetturale della consulenza tecnica d’ufficio, priva di riferimento a una specifica posizione lavorativa nell’organizzazione aziendale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: con i primi quattro ha formalmente denunciato violazioni di legge, ma in sostanza ha chiesto una rivalutazione del merito e delle prove, contestando l’accertamento di fatto della Corte territoriale sulla sporadicità e discontinuità dell’attività di manutenzione; con il quinto ha dedotto la nullità della sentenza per asserito giudicato interno, lamentando che non sarebbe stata criticata l’attendibilità di un teste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi, pur veicolati come censure di violazione di legge, mirassero in realtà a sollecitare un riesame del merito e dell’apprezzamento probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo, osservando che il preteso giudicato interno sull’attendibilità del teste non era configurabile, poiché la valutazione delle risultanze probatorie rientra nel potere del giudice di merito. Conseguentemente ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    È richiamato insieme alle norme processuali invocate nei motivi, ma la Corte osserva che la sua dedotta violazione non integra una censura di legittimità se sostanzialmente diretta a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    La sua evocazione, come quella delle altre norme processuali, non consente di trasformare in violazione di legge una critica che mira solo a rimettere in discussione il convincimento del giudice sulle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma, in tema di valutazione delle prove, è apprezzabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e deve emergere dalla sentenza, non dal riesame degli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio del libero convincimento del giudice non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il richiamo è impiegato per ribadire che il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato al vizio motivazionale nei confini attualmente consentiti, senza possibilità di riesame del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, quando la doglianza mira in sostanza a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, e deve risultare dalla lettura della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su un autonomo riesame del materiale istruttorio.
  • L’apprezzamento dell’attendibilità dei testimoni e, più in generale, la valutazione delle risultanze probatorie rientrano nel potere del giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.
  • Il giudicato interno non può essere configurato in modo da sottrarre al giudice il potere di valutare liberamente le prove, quando la censura investe soltanto la lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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