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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24822/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dalla declaratoria, resa in appello in parziale riforma della decisione di primo grado, di decadenza dal trattamento di mobilità percepito da un lavoratore per mancato rispetto dell’obbligo di comunicare al Centro per l’Impiego il rapporto di lavoro instaurato con altra impresa nel medesimo periodo, entro cinque giorni dall’assunzione. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 8 della L. n. 223/1991 e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su un punto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la disciplina della decadenza dall’indennità di mobilità. L’INPS ha resistito con controricorso. La censura è stata ritenuta però generica perché non si confrontava specificamente con l’accertamento decisivo della Corte territoriale, cioè l’omesso adempimento dell’obbligo informativo da parte del soggetto tenuto, e perché il ricorrente non aveva trascritto né puntualmente indicato il contenuto della comunicazione o del documento da cui desumere l’avvenuto adempimento, né ne aveva localizzato la produzione negli atti di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo difettava del requisito di specificità e del rispetto del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente si limitava a un rinvio generico agli atti senza riportarne il contenuto e senza indicarne con precisione la collocazione processuale. La Corte ha richiamato il più recente orientamento delle Sezioni Unite sull’autosufficienza del ricorso, chiarendo che non serve una trascrizione integrale degli atti ma è necessario che il ricorso contenga l’indicazione puntuale del loro contenuto e della loro presenza nel fascicolo. Non sono state poste spese, richiamandosi la dichiarazione di esenzione già emersa nel giudizio di merito; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    il motivo era formalmente incardinato come violazione di legge e vizio di motivazione, ma è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti e documenti richiamati e la loro collocazione negli atti di causa; il mero rinvio al fascicolo di parte non basta

  • art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la riserva del termine per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio

  • art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223 del 1991

    norma richiamata dal ricorrente e dalla Corte territoriale quale base dell’obbligo informativo connesso al trattamento di mobilità

  • art. 8, comma 6, L. n. 223 del 1991

    richiamato nel motivo di ricorso come parte del combinato disposto invocato contro la declaratoria di decadenza

  • art. 4 bis, comma 6, D.Lgs. n. 161 del 2000

    richiamato dalla Corte territoriale quale ulteriore fonte dell’obbligo informativo del datore di lavoro

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato per giustificare il mancato regolamento delle spese in ragione dell’esenzione dichiarata nel giudizio di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente un generico rinvio agli atti di causa, ma occorre indicare puntualmente il contenuto del documento o dell’atto richiamato e la sua esatta collocazione nel fascicolo.
  • Il principio di autosufficienza non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede che la Corte sia posta in condizione di comprendere immediatamente il fondamento della censura e di decidere sulla base del solo ricorso.
  • Una doglianza che non si confronti con l’accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito, e che non dimostri in modo specifico l’avvenuto adempimento dell’obbligo controverso, è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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