Cassazione Civile, Sentenza n. 26933/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ex appartenenti al corpo militare della Croce Rossa Italiana, hanno chiesto di essere ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa per crediti da retribuzioni arretrate, chiedendo in particolare: a) l'equiparazione del trattamento economico a quello dei militari di pari grado delle Forze Armate; b) il riconoscimento retroattivo di avanzamenti di grado. Il Tribunale di Roma ha respinto le domande ritenendo impossibile evincere dalle produzioni documentali le modalità di calcolo del credito e, quindi, il quantum, e avendo escluso la necessità di una consulenza tecnica (ctu) ritenendola meramente esplorativa. Avverso il decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione denunciando, cumulativamente e senza adeguata specificazione, plurime violazioni di norme processuali e di diritto (art. 360 c.p.c., artt. 2697, 115, 113, 194, 132 c.p.c., omessa motivazione, mancata ammissione di c.t.u., omissione di esame di documento determinante), sostenendo in realtà l'errata valutazione delle prove e del quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per più ragioni: formulazione unitaria e indifferenziata di censure di diversa natura che rende impossibile discernere i singoli vizii; il ricorso attacca in realtà l'accertamento di fatto (valutazione delle prove e del quantum) e non l'interpretazione o applicazione di norme di diritto, materia non sindacabile in sede di legittimità; mancata specificità delle doglianze in violazione dell'art. 366 c.p.c. n.6, ivi inclusa la presunta non contestazione di importi indicati in una tabella riepilogativa; la mancata ammissione di consulenza tecnica è questione di merito riservata al giudice e non censurabile in cassazione, altresì non risultando che le parti avessero richiesto espressamente la c.t.u.; quanto alla motivazione, essa è sufficiente: il Tribunale ha esposto sinteticamente le ragioni (mancanza di prova dei fatti e impossibilità di determinare il quantum) e il vizio denunciato non rientra nelle ipotesi estreme richieste dall'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 12.000 oltre accessori, e ha prescritto il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002. La Corte ha inoltre osservato che, pur esistendo profili di possibile difetto di giurisdizione sull'impiego militare non appartenente alle Forze Armate, tale questione non è stata esaminata essendo il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 209 e art. 99, ultimo comma, legge fallimentare
Base processuale indicata dai ricorrenti per il ricorso in cassazione avverso il decreto di ammissione al passivo; la Corte registra l'impiego di tali riferimenti come esercizio del rimedio straordinario consentito in materia concorsuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Va invocato con specificità tecnica: consente la censura per violazione di norme di diritto, ma la Corte richiede che il motivo sia distinto e preciso e non travasi in critica di fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma è censurabile solo il vizio relativo al 'minimo costituzionale' della motivazione (assenza materiale o apparente, inconciliabilità, motivazione incomprensibile); la mera insufficienza argomentativa non è più autonoma causa di annullamento
Norma sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ritiene la richiamata doglianza non pertinente perché il ricorso contestava l'accertamento dei fatti piuttosto che la ripartizione degli oneri probatori
Principio della non contestazione: la Corte ricorda che opera sui fatti allegati, non sui contenuti dei documenti; la contestazione dei documenti resta tema di valutazione probatoria
Richiamato dai ricorrenti in modo non pertinente; la Corte rileva che il riferimento alla pronuncia secondo diritto è immotivato rispetto alle censure svolte
Norma sull'attività del consulente tecnico: richiamo ritenuto immotivato nella prospettazione del ricorso
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla presunta contraddittorietà insanabile della motivazione: la Corte precisa che soltanto i vizi estremi previsti dall'art. 360 n.5 sono censurabili
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede specificità nella esposizione delle doglianze: la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità delle censure
Norme sul valore probatorio dei documenti: la Corte ricorda che i documenti possono avere diversa efficacia probatoria e sono soggetti alla valutazione del giudice
Principio del prudente apprezzamento della prova documentale: applicabile alla valutazione delle 'tabelle riepilogative' prodotte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato in casi specifici; la Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Riferimento collegato al calcolo del contributo unificato, menzionato dalla Corte in relazione all'obbligo supplementare di versamento
art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e Corte costituzionale, ordinanza n. 273/1999
Riferimenti richiamati a titolo di possibile questione di giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego del personale militare non appartenente alle forze armate; la Corte osserva la questione ma non la esamina per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione è necessaria la specificità tecnica dei motivi: non è ammessa un'esposizione unitaria di censure di natura diversa che impedisca di comprendere quale vizio di diritto si assume sussistente
- La Corte di legittimità non sindaca sull'apprezzamento del fatto e delle prove: i ricorsi che, nella sostanza, chiedono la revisione del giudizio di merito sulla valutazione probatoria sono inammissibili
- La richiesta tardiva o non formulata in modo chiaro durante il giudizio di merito (es. istanza di c.t.u.) difficilmente può costituire motivo di cassazione, essendo la nomina del consulente discrezionale del giudice di merito
- Le censure sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo se ricadono nelle ipotesi di carenza assoluta o di motivazione manifestamente incongruente o incomprensibile previste dall'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; la mera insufficienza argomentativa non basta
- Il principio di non contestazione si riferisce ai fatti allegati e non trasforma automaticamente documenti non contestati in prove di per sé vincolanti: occorre sempre valutazione prudente del giudice
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve descrivere con precisione le difese della controparte e dimostrare come queste sarebbero state erroneamente ignorate o valutate dal giudice di merito
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