Cassazione Civile, Sentenza n. 26938/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento senza preavviso irrogato il 9 gennaio 2019 a seguito di procedimento disciplinare basato su indagini penali per assenteismo (videoregistrazioni e pedinamenti) relative al periodo 1/6/2016-31/5/2017; contestate false attestazioni di presenza e dichiarazioni su servizi esterni. Il ricorrente lamentava tardività e genericità della contestazione disciplinare, erronea applicazione dell'art. 55-quater (anche quanto al procedimento accelerato), difetto di prova, omesso esame di fatti decisivi e sproporzione della sanzione rispetto a prassi di tolleranza (pause brevi).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti e otto i motivi: il termine disciplinare è decorso correttamente dalla comunicazione alla Regione del 10/9/2018 (notizia di infrazione idonea ad avviare il procedimento); la contestazione per relationem alla nota della Procura era sufficientemente specifica; la fattispecie rientra nell'art. 55-quater (anche la mancata timbratura delle uscite integra "modalità fraudolente"), senza che la legge determini un automatismo espulsivo poiché il giudice deve comunque valutare la proporzionalità della sanzione; le censure attinenti alla valutazione di fatto, all'onere della prova e al confronto con casi di altri lavoratori non erano sindacabili in cassazione essendo richieste di riesame del merito; la Corte d'Appello aveva motivato puntualmente la gravità degli allontanamenti (anche accertati tramite pedinamenti) e la non assimilabilità a semplici pause; pertanto il licenziamento è stato confermato e le spese compensate a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis
Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito, di una "notizia di infrazione" sufficientemente precisa da consentire l'avvio corretto delle fasi della procedura (contestazione, istruttoria, sanzione). Non rileva una semplice conoscenza generica di indagini penali antecedenti se non sono noti gli esiti che consentano precise contestazioni.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater (e comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n. 116/2016)
La fattispecie di "falsa attestazione della presenza in servizio" comprende non solo l'alterazione materiale dei sistemi di rilevazione, ma anche modalità fraudolente come l'allontanamento senza timbratura o la mancata registrazione delle uscite; la norma tipizza ipotesi gravi idonee al licenziamento, ma non impone un automatismo espulsivo: il giudice di merito deve comunque valutare la sussistenza dell'elemento intenzionale e la proporzionalità della sanzione nel caso concreto.
art. 23, comma 3, lett. e) CCNL Enti locali (6/7/1995)
La disciplina contrattuale può prevedere sanzioni, ma in caso di contrasto prevale la norma di legge imperativa; la rilevanza contrattuale non esclude il sindacato giudiziale sulla proporzionalità della sanzione applicata.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter
Regola il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare del pubblico dipendente; l'amministrazione può valutare autonomamente gli atti penali e avvalersi degli stessi in sede disciplinare e giudiziale senza obbligo di una istruttoria autonoma aggiuntiva.
art. 2106 c.c.
Richiamato per fondare il principio che, pur in presenza di disciplina legale e contrattuale, il giudice verifica l'adeguatezza e proporzionalità della sanzione disciplinare nel rapporto di lavoro, evitando automatismi espulsivi non coerenti con i principi costituzionali e di giustizia.
art. 115 c.p.c.
Il vizio denunciato deve provare che il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente oltre i poteri; in mancanza di tale specificazione, la contestazione sulla valutazione delle prove non è sufficiente in cassazione.
art. 2697 c.c.
Il ricorso deve assumere che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova; se invece le doglianze riguardano solo la valutazione del materiale probatorio, la censura è inammissibile in cassazione.
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Limita i motivi di ricorso per cassazione: la violazione di norme di diritto (n.3) e l'omesso esame di fatto decisivo (n.5) sono sindacabili solo se prospettati correttamente; questioni di merito probatorio e rivalutazione dei fatti non sono ammissibili se si configurano come semplice riproposizione del riesame del merito.
art. 1362 c.c.
Riferimento al concetto di dolo e accertamento dell'elemento soggettivo nelle fattispecie disciplinari; la mancanza di dolo va provata e valutata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il termine per avviare il procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'amministrazione competente acquisisce una "notizia di infrazione" sufficientemente precisa; conoscenze generiche di indagini penali non bastano a far decorrere il termine.
- La contestazione disciplinare può essere formulata "per relationem" richiamando atti del procedimento penale, purché le imputazioni penali siano note all'interessato e la contestazione contenga gli elementi essenziali per una difesa immediata.
- La nozione di "falsa attestazione della presenza" include anche la mancata timbratura/registrazione delle uscite quando la condotta sia idonea a trarre in inganno il datore di lavoro; non è richiesta una manomissione materiale del sistema di rilevazione.
- La legge che tipizza il comportamento come illecito grave non elimina il controllo giudiziale sulla proporzionalità della sanzione: il giudice di merito deve valutare intenzionalità, gravità e contesto prima di confermare il licenziamento.
- Se l'amministrazione dispone di atti probatori derivanti da indagini penali, può avvalersi di tali atti per la contestazione disciplinare e per la prova in sede giudiziale, senza dover necessariamente svolgere una istruttoria parallela autonoma.
- In cassazione non è possibile ottenere il riesame del merito probatorio o la riconsiderazione fattuale degli accertamenti dei giudici di merito: le doglianze devono essere fondate su errata applicazione del diritto o su omesso esame di fatti decisivi chiaramente indicati.
- La diversità di trattamento tra dipendenti non annulla automaticamente la legittimità del provvedimento disciplinare; occorre dimostrare discriminazione o ingiustificata disparità nelle stesse condizioni di fatto.
- Per contestare l'onere della prova o l'uso di prove processuali, è necessario specificare in che modo il giudice abbia violato le regole probatorie (es. aver attribuito l'onere a parte diversa da quella prevista) e non limitarsi a criticare la valutazione del convincimento del giudice.
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