Cassazione Civile, Sentenza n. 26963/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva il pagamento di compensi per prestazioni aggiuntive svolte dal 2005 al 2011 in favore di soggetti esterni sulla base di una convenzione (15.11.2002 e rinnovi). Il Tribunale di Macerata riconobbe il credito ma ne rideterminò l'ammontare; la Corte d'appello di Ancona, chiamata a decidere, ritenne invece che per il personale categoria EP la retribuzione di posizione e di risultato assorbisse le competenze accessorie (principio di onnicomprensività) e quindi il diritto al compenso aggiuntivo fosse insussistente, escludendo applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 370/1999. La ricorrente impugnò per cassazione lamentando errata applicazione del CCNL e travisamento della prova (le prestazioni sarebbero state svolte fuori dall'orario), nonché vizio nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che, per la categoria EP, la retribuzione di posizione e di risultato assorbe le competenze accessorie salvo che specifiche disposizioni di legge prevedano compensi incentivanti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sulla valutazione della prova (ricostruzione dei fatti tipica del giudice di merito) e sulla prospettazione di questioni nuove in sede di legittimità non trattate nei precedenti gradi. Ha inoltre respinto i profili relativi alla condanna alle spese, richiamando il principio che il giudice liquida le spese sulla base dell'esito complessivo della controversia e che la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito. Conseguenza pratica: confermata la decisione della Corte d'appello e rigettato il credito addizionale richiesto dalla ricorrente.
Norme richiamate
c.c.n.l. Comparto Università 27.01.2005, art. 38
Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che per la categoria EP le componenti retributive contrattuali fondamentali e accessorie assorbono i compensi accessori, escludendo il riconoscimento di ulteriori emolumenti salvo che non vi sia una specifica norma di legge che li preveda.
c.c.n.l. Comparto Università 16.10.2008, art. 75 (commi 7-9)
Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale della categoria EP che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto; la quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.
La norma disciplina la possibilità di una quota aggiuntiva per incarichi aggiuntivi ma la sua operatività dipende dalla contrattazione integrativa; la Corte ha ritenuto che, in assenza di applicazione concreta e di accertamento fattuale favorevole, non possa essere pretesa una ulteriore retribuzione non prevista contrattualmente.
c.c.n.l. Comparto Università 16.10.2008, art. 76 (comma 1)
La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità... con esclusione dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale.
Ribadito il principio di assorbimento delle competenze accessorie nelle retribuzioni EP; solo disposizioni di legge specifiche possono derogare a tale assorbimento.
d.P.R. n. 382/1980, art. 66
Le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
La Corte ha osservato che il regolamento andava armonizzato con il successivo quadro legislativo (d.lgs. n.165/2001) e con la contrattazione collettiva che determina il trattamento economico; pertanto il richiamo al DPR non prevale sul regime collettivo che assorbe le competenze accessorie.
d.lgs. n. 370/1999, art. 4
Norma applicabile ai professori e ricercatori universitari; la Corte d'appello l'ha ritenuta non applicabile alla ricorrente che non apparteneva a tali categorie.
d.lgs. n. 165/2001 (t.u.p.i.) e art. 45
Il decreto rimette alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico; la Corte ha richiamato questa gerarchia normativa per escludere che regolamenti o titoli amministrativi possano derogare alla disciplina contrattuale.
codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
La Corte ha esaminato i motivi di cassazione ai sensi dell'art. 360 e richiamato i limiti dell'impugnazione in sede di legittimità, in particolare l'inammissibilità di riesaminare valutazioni di fatto del giudice di merito.
codice di procedura civile, artt. 91 e 92 (spese di lite)
La Corte ha ribadito che l'art. 91 trova applicazione solo quando una parte è totalmente vittoriosa e che l'art. 92 attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale di compensazione delle spese, per il quale non è necessaria una motivazione specifica sul mancato esercizio.
Massime di principio
- Per il personale inquadrato nella categoria EP il CCNL può assorbire molte competenze accessorie: pretese di compensi aggiuntivi devono fondarsi su disposizioni di legge specifiche o su chiari accordi contrattuali integrativi.
- La valutazione se prestazioni siano state svolte dentro o fuori l'orario di lavoro è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione libera delle risultanze probatorie.
- Il richiamo a regolamenti amministrativi (es. d.P.R. 382/1980) non prevale sulla disciplina collettiva e sulla gerarchia normativa stabilita dal d.lgs. n.165/2001; bisogna armonizzare le norme e verificare prima in sede contrattuale la spettanza di emolumenti.
- Per far valere una quota aggiuntiva prevista dal contratto collettivo (es. art.75 c.c.n.l. 2008) è necessario dimostrare l'operatività della disciplina integrativa e, se del caso, averla dedotta e provata nei gradi di merito; non è sufficiente prospettarla per la prima volta in cassazione.
- Le questioni non trattate dai giudici di merito o prospettate per la prima volta in sede di legittimità risultano, di regola, inammissibili: è essenziale strutturare e documentare le domande e le eccezioni già nei precedenti gradi.
- In tema di spese processuali il giudice valuta l'esito complessivo del giudizio e può esercitare discrezionalmente la compensazione; l'impugnazione in cassazione su tale materia è ammessa solo in casi ristretti di totale vittoria di una parte.
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