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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26934/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento della compatibilità dell'incarico di guardia medica penitenziaria (servizio SIAS presso la Casa Circondariale di Massa) con il rapporto di lavoro pubblico che lo legava all'AUSL quale dirigente medico di II livello presso il Centro Trasfusionale di Massa, nonché la riammissione al servizio di guardia medica. Impugnava la sentenza di appello che aveva ritenuto incompatibile tale cumulo e aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado. In cassazione prospettava cinque censure: violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del CCNL area medica (con richiamo alla legge n. 740/1970), carenza e contraddittorietà della motivazione, errata valutazione delle prove e in particolare delle testimonianze, mancata rilevazione d'ufficio della nullità di un provvedimento e violazione del diritto di difesa/giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo (art.58 CCNL e richiamo alla legge 740/1970) è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva accertato fattualmente che il rapporto SIAS non rientrava nella fattispecie che avrebbe escluso l'obbligo di esclusività e, comunque, la legge n.740/1970 non travolge le regole di esclusività del rapporto di pubblico impiego (richiamando art.53 d.lgs.165/2001 e DPR n.3/1957). Gli altri motivi (motivazione, valutazione delle prove, nullità, diritto di difesa) sono stati considerati inammissibili per ragioni procedurali: molte censure non sono sindacabili in cassazione (per es. doglianze sulla motivazione o sulla valutazione delle prove), altre erano formulate in modo generico o senza riprodurre gli atti necessari per consentire la verifica. Per questo la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio (complessivamente liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge) e ha disposto l'eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 58 CCNL area medica 8.6.2000

    La Corte ha ritenuto che l'art. 58 disciplina "altre attività a pagamento dei dirigenti sanitari" ma la censura del ricorrente non ha colpito la ratio decidendi; la disposizione non consente di superare l'obbligo di esclusività nei casi in cui il rapporto principale sia soggetto a regole di esclusività.

  • Legge n. 740/1970 (art. 2, comma 2 richiamato dalla sentenza)

    La legge 740/1970 disciplina i rapporti dei sanitari con l'amministrazione penitenziaria e prevede, per tali incarichi, l'esclusione di alcune incompatibilità. La Corte ha però precisato che questa norma ha natura speciale solo rispetto al rapporto con l'amministrazione penitenziaria e non può essere invocata per derogare alle regole proprie di un distinto rapporto di pubblico impiego che preveda l'esclusività.

  • Art. 53 del d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come fonte dell'obbligo di esclusività del pubblico dipendente; la Corte ha sottolineato che il dipendente pubblico è tenuto al rispetto del regime di incompatibilità e divieto di cumulo, salvo specifiche deroghe, e non può sottrarsi a tali obblighi invocando la disciplina di altro rapporto.

  • D.P.R. n. 3/1957

    Richiamato quale fonte del divieto di cumulo; la sentenza evidenzia che il regime delle incompatibilità previsto per i pubblici impiegati è applicabile al caso in cui il rapporto principale sia soggetto a esclusività.

  • Art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5) e articoli procedurali richiamati (art. 115, art. 345 comma 2 c.p.c.)

    Le norme di diritto processuale sono state utilizzate per valutare l'ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili censure che attaccano la motivazione, la valutazione discrezionale delle prove o che non sono formulate con la specificità richiesta; inoltre ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità su determinati profili.

  • Art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato.

Massime di principio

  • La legge n. 740/1970, pur escludendo alcune incompatibilità per i sanitari che prestano servizio presso gli istituti penitenziari, disciplina in via speciale il rapporto con l'amministrazione penitenziaria e non consente automaticamente di derogare agli obblighi di esclusività connessi a un rapporto di pubblico impiego già esistente.
  • Un medico dipendente pubblico assoggettato al regime di esclusività (art. 53 d.lgs.165/2001 e DPR 3/1957) non può cumulare liberamente incarichi esterni richiamando norme che regolano rapporti distinti, salvo espressa previsione che deroghi al vincolo di esclusività.
  • In cassazione le censure sulla motivazione o sulla valutazione discrezionale delle prove sono spesso inammissibili se non formulate nei termini e con la specificità richiesti dalla normativa processuale (art. 360 c.p.c. e correlati).
  • Per far valere la nullità di un atto o per far emergere profili di illegittimità non rilevati in primo grado, è necessario riprodurre e rendere confrontabili gli atti e le statuizioni pertinenti; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di formulazione e di allegazione.
  • Le doglianze generiche sul diritto di difesa o sul giusto processo, senza indicazione precisa degli atti o della lesione concreta, sono difficilmente accolte in sede di legittimità.
  • Chi intende contestare l'applicazione del divieto di cumulo deve valutare sia la natura del rapporto aggiuntivo (se parasubordinato o convenzionato) sia l'esistenza di un vincolo di esclusività nel rapporto principale; la prevalenza del vincolo di pubblico impiego può impedire il cumulo anche se l'incarico esterno ha carattere speciale.

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