Cassazione Civile, Sentenza n. 26936/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I lavoratori, dirigenti medici addetti alla verifica delle prestazioni convenzionate, erano stati sanzionati dall'UPD con sospensione dal servizio per un mese in relazione a irregolarità nelle prestazioni oncologiche della Clinica Latteri. Il giudice di merito aveva annullato le sanzioni per tardività della contestazione disciplinare, ritenendo che il dies a quo fosse la prima contestazione effettuata dal responsabile della struttura (15/11/2011) e non la successiva ricezione degli atti da parte dell'UPD (18/01/2012). L'ASP ha impugnato in Cassazione sostenendo che il termine per la contestazione decorre dalla ricezione degli atti da parte dell'UPD ovvero dalla conoscenza del fatto da parte dell'UPD, e che il termine di cinque giorni per la trasmissione al'UPD da parte del responsabile di struttura è sollecitatorio e non perentorio, purché non determini pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ASP. Ha ritenuto che il dies a quo per il termine di contestazione previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 sia il momento in cui l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) riceve gli atti/notizia di infrazione, ossia quando l'UPD ha materialmente acquisito la notizia tale da poter avviare correttamente il procedimento disciplinare. Ha inoltre stabilito che il termine di cinque giorni previsto per la trasmissione degli atti dal responsabile della struttura all'UPD è di natura sollecitatoria e non determina automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare, salvo che il ritardo non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. La Corte ha chiarito che il responsabile della struttura può, dopo una prima contestazione, trasmettere gli atti all'UPD qualora ritenga la sanzione eventualmente applicabile di competenza dell'UPD, senza che ciò importi automaticamente la decadenza del potere disciplinare. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, con condanna alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 4
termine di 40 giorni per la contestazione da parte dell'UPD dalla ricezione degli atti
Il dies a quo del termine per la contestazione da parte dell'UPD decorre dalla ricezione degli atti/notizia di infrazione da parte dell'UPD, ossia dal momento in cui l'UPD può ragionevolmente avviare il procedimento disciplinare
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 3
"trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4"
Il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura è sollecitatorio e non perentorio; la sua violazione rileva solo se il ritardo ostacola concretamente il diritto di difesa
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis, comma 2
"Il responsabile... contesta per iscritto l'addebito... entro venti giorni... conclude il procedimento... entro sessanta giorni dalla contestazione"
I termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento (20/60 giorni in relazione alla competenza prevista) sono perentori; tuttavia il comma 3 prevede la trasmissione all'UPD quando la sanzione è più grave, consentendo la prosecuzione del procedimento a cura dell'UPD
d.lgs. n. 75/2017 (riforma Madia)
Riferimento alla riforma che ha modificato la disciplina; la Corte precisa che il principio sulla decorrenza del termine dalla ricezione degli atti da parte dell'UPD è consolidato sia nel regime anteriore sia in quello successivo alla riforma
Richiamato nel ragionamento sulla proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti; funge da parametro generale per la graduazione delle sanzioni nel pubblico impiego
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento dell'amministrazione supporta l'interpretazione che consente al responsabile di trasmettere gli atti all'UPD per una valutazione della congruità della sanzione
Massime di principio
- Il termine per la contestazione da parte dell'UPD decorre dalla ricezione degli atti/notizia di infrazione da parte dell'UPD e non dalla prima contestazione effettuata dal responsabile della struttura.
- Il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti dal responsabile della struttura all'UPD (art. 55-bis comma 3) ha natura sollecitatoria: la sua violazione non comporta automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare, salvo che il ritardo non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa.
- Il responsabile di struttura che, dopo una prima contestazione, ritenga la sanzione più grave di competenza dell'UPD, può trasmettere gli atti all'UPD senza operare una chiusura definitiva del procedimento; l'UPD potrà quindi reiterare la contestazione nei termini previsti dalla legge.
- Il principio di immutabilità dei fatti garantisce il diritto di difesa: non possono essere contestati fatti nuovi che compromettano la possibilità di difesa, ma una diversa valutazione giuridica o la contestazione da parte dell'UPD, purché non introduca nuovi fatti, è ammissibile.
- La violazione dei termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento (quando perentori) può determinare l'illegittimità della sanzione; per i termini sollecitatori, è necessario valutare il concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- In situazioni analoghe, verificare sempre la data di acquisizione degli atti da parte dell'UPD e non solo la data della prima contestazione interna; documentare tempestivamente la trasmissione degli atti per evitare contestazioni sul dies a quo.
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