Cassazione Civile, Sentenza n. 26928/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, medico psichiatra, impugnava la clausola di esclusiva inserita nel contratto a termine con l'ASP di Palermo chiedendo il risarcimento dei mancati guadagni derivanti dall'impossibilità di mantenere incarichi presso istituti penitenziari. Sosteneva che l'art. 2 della legge n. 740/1970 derogasse all'obbligo di esclusiva stabilito dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, rendendo quindi illegittima la clausola contrattuale e fondata la sua domanda di risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato che l'art. 2 della legge n. 740/1970 deroghi alla disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001: l'art. 2 disciplina esclusivamente il rapporto di incarico con gli istituti penitenziari e non incide sui rapporti di lavoro diversi. Inoltre l'art. 53 si applica anche ai rapporti a tempo determinato (salvo distinzioni per il part-time), per cui la clausola di esclusiva inserita nel contratto con l'ASP era legittima. Nessuna responsabilità dell'Amministrazione per danni. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale
La norma disciplina il rapporto di incarico con gli istituti penitenziari escludendone l'assoggettamento ad alcune incompatibilità proprie del pubblico impiego, ma non estende una deroga generale alle incompatibilità che gravano su distinti rapporti di lavoro pubblico
Stabilisce il regime generale delle incompatibilità e del divieto di cumulo/obbligo di esclusiva per i pubblici dipendenti; la Corte ha confermato che si applica anche ai rapporti a tempo determinato, salvo norme specifiche per il part-time
Richiamato dall'art. 53 quale fonte del regime del divieto di cumulo e delle incompatibilità
Cassazione, sent. n. 20880/2018
La disposizione in commento è... volta a disciplinare il rapporto fra il sanitario e l’amministrazione penitenziaria ed esclude l’obbligo di esclusività, anche al fine di estendere la platea dei possibili aspiranti all’incarico; la norma non incide sulla disciplina di rapporti diversi da quello al quale si riferisce
Giurisprudenza consolidata che conferma come l'art. 2 della legge 740/1970 non esoneri automaticamente il medico da obblighi di esclusiva connessi ad altri rapporti di lavoro pubblico
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto della sua applicabilità nella fattispecie
Massime di principio
- L'art. 2 della legge n. 740/1970 vale per il rapporto di incarico con gli istituti penitenziari e non cancella le incompatibilità previste per altri rapporti di pubblico impiego.
- L'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 si applica anche ai contratti a tempo determinato (salvo specifiche eccezioni per il part-time); una clausola di esclusiva posta in un contratto pubblico è generalmente legittima.
- Chi assume un rapporto di lavoro pubblico deve verificare in anticipo le incompatibilità collegate: non è sufficiente invocare norme previste per rapporti diversi per eludere obblighi di esclusiva.
- La domanda di risarcimento per danni derivanti da clausole contrattuali ritenute legittime ha scarse probabilità di successo; prima di adire le vie legali valutare la disciplina applicabile a ciascun rapporto.
- Per evitare contenziosi è opportuno che contratti e incarichi specifichino chiaramente natura giuridica del rapporto e eventuali deroghe o incompatibilità.
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