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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11648 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sostenendo di avere diritto al rimborso dell'IRPEG versata in eccesso per gli esercizi 1996/1997. Aveva applicato l'aliquota ordinaria, ma successivamente aveva presentato una dichiarazione integrativa chiedendo l'applicazione dell'aliquota ridotta alla metà prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. La Fondazione contestava l'interpretazione secondo cui la destinazione di almeno il 50% degli utili a una riserva per futuri aumenti di capitale della banca partecipata dimostrasse lo svolgimento di finalità commerciali anziché di attività di utilità sociale. Denunciava inoltre violazione di diverse norme tributarie e civilistiche e omesso o insufficiente esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure alla luce della giurisprudenza consolidata. Le fondazioni bancarie, per il loro originario collegamento con le banche conferitarie e per la capacità di influenzarne l'attività, non possono beneficiare automaticamente della riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973. Il beneficio è soggettivo, eccezionale e non può essere applicato in via analogica o estensiva. La Fondazione avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto, per gli anni interessati, un'attività esclusiva o prevalente di promozione sociale e culturale, diversa dal controllo e dalla gestione della partecipazione bancaria. Tale prova non è stata adeguatamente fornita; inoltre, il ricorso è stato ritenuto carente di autosufficienza perché non riportava gli elementi del ricorso originario necessari a verificare le deduzioni probatorie. È stata confermata la legittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso e la Fondazione è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6

    Riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG per determinati enti e istituti di interesse generale.

    L'agevolazione ha carattere eccezionale e si fonda principalmente sul profilo soggettivo dei beneficiari e sulla tipicità dei fini sociali previsti dalla norma, non sulla mera attività concretamente svolta. Non è applicabile analogicamente o estensivamente alle fondazioni bancarie.

  • Legge 30 luglio 1990, n. 218

    Ha disciplinato il conferimento delle aziende di credito in società per azioni, mantenendo il collegamento genetico tra le fondazioni e le banche conferitarie.

  • D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, art. 12

    Prevedeva, nel regime anteriore alla riforma successiva, l'obbligo per gli enti di gestione di detenere e conservare la maggioranza del capitale della società bancaria conferitaria; tale vincolo contribuiva alla presunzione di esercizio di impresa bancaria.

  • D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 12

    La riforma ha attribuito alle fondazioni bancarie, ove adeguate alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni di diritto privato e il regime degli enti non commerciali, ma senza efficacia interpretativa o retroattiva per i periodi d'imposta precedenti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    La disposizione è richiamata in relazione al regime fiscale degli enti non commerciali derivante dalla riforma delle fondazioni bancarie, applicabile secondo la Corte per il futuro e non retroattivamente.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione grava sul contribuente che la invoca; la Fondazione doveva quindi dimostrare concretamente l'attività prevalente o esclusiva di promozione sociale e culturale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le censure per violazione di legge e omesso o insufficiente esame non sono state accolte; il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile sotto il profilo dell'autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La Fondazione ha depositato memoria nel giudizio di cassazione, senza che ciò modificasse l'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali di carattere eccezionale devono essere interpretate restrittivamente: non è sufficiente che un ente svolga occasionalmente attività sociali se non rientra espressamente tra i soggetti individuati dalla norma.
  • Per le fondazioni bancarie operanti nel periodo anteriore alla riforma del 1999, il legame qualificato con la banca partecipata può far presumere lo svolgimento di attività di controllo o governo della partecipazione bancaria.
  • Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare in modo concreto e documentato, per ciascun periodo d'imposta, il possesso dei relativi requisiti soggettivi e l'effettivo svolgimento dell'attività richiesta.
  • La destinazione di una quota significativa degli utili alla capitalizzazione della banca partecipata può essere considerata incompatibile con la prevalenza di finalità esclusivamente sociali o culturali.
  • Una disciplina fiscale successiva non è automaticamente applicabile ai periodi precedenti, salvo che il legislatore le attribuisca espressamente efficacia retroattiva o interpretativa.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riportare gli atti e gli elementi essenziali che consentano alla Corte di verificare le contestazioni senza dover ricostruire autonomamente il fascicolo.

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