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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30894/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008. La CTR aveva ritenuto che l'imposta dovesse essere calcolata sulla base della rendita catastale indicata dal contribuente nella procedura DOCFA presentata il 27 maggio 2011, e non sulla successiva variazione di classamento effettuata dall'Agenzia del territorio il 24 maggio 2012, non notificata. Il Comune, ricorrente in cassazione, ha dedotto: 1) violazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000 e dell'art. 11 d.lgs. 504/1992, oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la nuova rendita fosse già conosciuta dal contribuente per effetto di altri avvisi relativi ad annualità precedenti e che, in ogni caso, la variazione DOCFA non dovesse essere notificata; 2) omesso esame di un punto decisivo e violazione dell'art. 111 Cost., per avere la CTR trascurato documenti e deduzioni dell'ente; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserito contrasto con un precedente giudicato tra le stesse parti relativo all'ICI 2007.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per genericità, nella parte in cui si affermava la pregressa conoscenza della nuova rendita senza indicare in modo specifico gli avvisi richiamati, e in parte infondato quanto alla necessità della notificazione della rendita catastale: la Corte ha ribadito che, in tema di ICI, la rendita catastale può essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità anteriori ancora accertabili, ma solo se notificata; in caso di procedura DOCFA, la notifica è necessaria quando l'ufficio apporti modifiche rispetto alla proposta del contribuente, mentre è superflua se la ratifica integralmente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché risolto in una riproposizione generica delle difese di merito, senza specifica individuazione dei documenti e degli elementi di prova asseritamente trascurati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il Comune non ha indicato con precisione quando il giudicato esterno fosse intervenuto né ha riprodotto integralmente il contenuto della decisione invocata. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342

    Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo dalla notificazione; la rendita non notificata non può essere usata per la base imponibile ICI, mentre una volta notificata può operare anche per annualità pregresse ancora accertabili.

  • art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di liquidazione dell'ICI.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ma il motivo è stato ritenuto generico.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto generico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei primi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo invocata dal ricorrente, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un difetto di motivazione/giusto processo, ma senza specificità sufficiente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno tra le stesse parti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la nozione di cosa giudicata formale ai fini dell'asserito giudicato esterno.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo usa come base dell'onere di specificità/autosufficienza del ricorso: sono inammissibili i motivi generici o meramente riproduttivi delle difese di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 19 aprile 1994, art. 1, comma 10

    nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte

    L'ufficio deve notificare le risultanze DOCFA solo se ha modificato quanto dichiarato o proposto dal contribuente.

Massime di principio

  • In tema di ICI, una rendita catastale può essere posta a base dell'imposizione per annualità anteriori ancora accertabili solo se l'atto attributivo o modificativo della rendita sia stato notificato; la mancata notificazione preclude l'utilizzo fiscale della nuova rendita.
  • Nel procedimento DOCFA, la notificazione dell'esito è necessaria solo quando l'ufficio catastale apporti modifiche rispetto alla proposta del contribuente; se l'ufficio si limita a ratificare la dichiarazione, la notifica è superflua.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non basta allegare genericamente la conoscenza di fatti, l'esistenza di documenti o la violazione di un giudicato, ma occorre indicare puntualmente gli elementi fattuali e documentali rilevanti per consentire il controllo immediato della doglianza.
  • La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione del momento in cui la decisione è divenuta definitiva e la riproduzione del contenuto essenziale della sentenza invocata, non essendo sufficiente un mero richiamo ai suoi estremi o a brani della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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