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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16152/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento con cui il concessionario della riscossione richiedeva a una società il versamento di IRAP per l’anno 2006, oltre interessi e sanzioni. La contribuente impugnava la cartella davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo l’annullamento per asserita inesistenza della notificazione, effettuata direttamente dal concessionario tramite servizio postale. In appello, però, il giudice regionale accoglieva sia l’appello del concessionario sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il ricorso originario. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello del concessionario, perché proposto con mandato conferito da un dipendente asseritamente privo di prova del potere rappresentativo; 2) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e dell’onere della prova, per mancata dimostrazione dello ius postulandi del dipendente che aveva conferito il mandato ad litem; 3) violazione delle norme del processo tributario per mancato deposito dell’originale dell’atto di appello nel termine di legge; 4) omessa pronuncia sulla censura relativa alla carenza di motivazione della cartella, in particolare quanto ai criteri di calcolo di interessi e aggi; 5) omesso esame della dedotta obiettiva incertezza sulla debenza del tributo ai fini sanzionatori; 6) violazione delle norme sulle sanzioni, dello Statuto del contribuente e del processo tributario, per non avere riconosciuto l’obiettiva incertezza normativa derivante dalla questione di compatibilità comunitaria dell’IRAP, risolta dalla Corte di giustizia solo successivamente al periodo d’imposta e alla notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che l’accoglimento dell’appello del concessionario rendeva implicitamente superata l’eccezione di inammissibilità, e che la ricorrente non aveva spiegato la decisività autonoma della questione rispetto all’appello incidentale dell’Agenzia. Ha invece accolto il secondo motivo, reputando non provata la legittimazione processuale del soggetto che aveva conferito il mandato ad litem per l’appello, poiché la procura speciale che gli attribuiva il potere di rappresentanza non risultava depositata in atti. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando la tardiva costituzione in appello del concessionario, avvenuta ben oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente inammissibilità dell’appello principale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal concessionario e conseguente conferma della decisione di primo grado. Le spese sono state poste a carico del concessionario nei confronti della ricorrente, mentre sono state compensate tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate; compensate anche le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice adotta una decisione logicamente incompatibile con l’eccezione sollevata; la censura va eventualmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, ma solo se la questione è decisiva.

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 83 c.p.c. per contestare la validità della rappresentanza processuale e del conferimento del mandato ad litem.

  • art. 83 c.p.c.

    La validità del mandato processuale presuppone la prova del potere rappresentativo di chi lo conferisce, quando il conferente non sia il legale rappresentante dell’ente.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca la validità del conferimento del mandato deve provare i fatti costitutivi della legittimazione processuale del soggetto che lo ha rilasciato.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il deposito dell’atto di appello in segreteria entro il termine previsto è adempimento perentorio; il tardivo deposito comporta inammissibilità.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l’appellante deve costituirsi con il deposito dell’atto nel termine stabilito, a pena di inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure erano formulate come violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per la costituzione dell’intimata ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della fissazione della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È ammessa, nel rito camerale di legittimità applicabile ai ricorsi già depositati, la memoria dell’intimata costituita solo per partecipare alla discussione, nei termini del controricorrente.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Invocato per sostenere la non debenza delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato come norma di tutela del contribuente in caso di obiettiva incertezza sull’applicazione del tributo.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’esimente da incertezza normativa nel contenzioso tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che conferisce il mandato ad litem può determinare l’inammissibilità dell’atto di appello, quando tale potere sia contestato e non risulti documentato in atti.
  • La costituzione dell’appellante nel processo tributario richiede il deposito dell’atto di appello entro il termine perentorio previsto dalla legge; il deposito tardivo comporta inammissibilità, senza che il giudice possa sanare la decadenza.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito adottata dal giudice è logicamente incompatibile con l’eccezione non esaminata espressamente; in tal caso la doglianza va eventualmente veicolata come violazione di legge o vizio motivazionale, purché la questione sia decisiva.
  • Una censura processuale è inammissibile per difetto di interesse se, anche ove accolta, non potrebbe comunque incidere sull’esito complessivo della decisione, ad esempio quando un distinto appello incidentale è stato autonomamente accolto.
  • Le questioni relative alla riduzione o esclusione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa presuppongono che il relativo profilo sia stato effettivamente esaminabile e non assorbito da una preliminare ragione di inammissibilità dell’impugnazione avversaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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