Cassazione Civile, Ordinanza n. 12360/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata aveva agito per ottenere il pagamento di prestazioni di medicina nucleare, laboratorio e radiologia rese in favore dell'azienda sanitaria locale nel periodo dicembre 2007-dicembre 2008, chiedendo anche interessi e accessori. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un residuo credito e revocando precedenti ordinanze provvisorie. In appello la struttura sosteneva, tra l'altro, che l'ASL non avesse provato il superamento del tetto di spesa e che la regressione tariffaria unica fosse illegittima, oltre a contestare le modalità e la tempestività delle comunicazioni e il mancato calcolo dei criteri di sforamento. La corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per asserita genericità ex art. 342 c.p.c., ritenendolo mera riproposizione delle difese di primo grado, e aveva deciso sul resto riconoscendo gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. Con il ricorso per cassazione la struttura denunciava principalmente l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, deducendo che esso era invece specifico e mirava a censurare la prova del superamento del tetto di spesa e la correttezza del meccanismo di regressione tariffaria; invocava inoltre giudicato esterno, omessa pronuncia, omesso esame e violazioni di norme sostanziali e processuali relative all'onere della prova e all'esecuzione del rapporto contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello ex art. 342 c.p.c. La Corte ha osservato che l'atto di appello individuava in modo sufficiente le questioni contestate, in particolare la prova del superamento del tetto di spesa e l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'ASL, chiedendo una rivalutazione del merito e censurando specifici passaggi della decisione di primo grado. Ha quindi richiamato il principio secondo cui l'appello, pur nel testo riformato, deve contenere una chiara individuazione dei capi e dei punti contestati con argomentazioni idonee a contrastare la sentenza impugnata, senza formule sacramentali o progetto alternativo, e ha rilevato che la corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione di tali criteri. Poiché il primo motivo è stato accolto, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel testo riformato, l'appello è inammissibile solo se non consente di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La specificità del motivo può essere integrata dalla trascrizione nel ricorso delle parti rilevanti dell'atto di appello o degli atti richiamati.
Viene richiamato come base dei vizi dedotti in cassazione, in particolare nullità della sentenza/procedimento e omesso esame.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato esterno.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno tra le medesime parti.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione/struttura della decisione.
Richiamato per il requisito motivazionale della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a)
Richiamato come norma che ha riformato l'art. 342 c.p.c.
Richiamato in relazione agli interessi moratori riconosciuti dalla corte d'appello sulle prestazioni sanitarie.
artt. 1175, 1218, 1337, 1366 e 1375 c.c.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione dei doveri di correttezza, buona fede e dell'inadempimento contrattuale.
artt. 8 quater e 8 quinquies D.Lgs. n. 502 del 1992
Richiamati dalla ricorrente in tema di accreditamento e rapporti con il SSN, connessi al meccanismo di remunerazione/regressione tariffaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, anche dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione è specifica se consente di individuare chiaramente quali capi e punti della sentenza si intendono censurare e per quali ragioni, senza necessità di formule solenni o di un modello di decisione alternativo.
- La mera riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado non basta, di per sé, a rendere inammissibile l'appello se l'atto contiene una critica intellegibile alle ragioni della decisione impugnata e richiede una rivalutazione del merito.
- Il giudice d'appello, quale giudice della revisio prioris instantiae, deve esaminare le specifiche censure formulate contro la sentenza di primo grado e non può limitarsi a rilevare in astratto la reiterazione di difese già svolte, senza confrontarsi con i singoli profili di doglianza.
- Quando viene dedotto il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della controparte, il giudice deve verificare concretamente la sufficienza e l'efficacia della documentazione prodotta rispetto al fatto costitutivo o estintivo controverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12286/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12287/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12288/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12290/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12291/2024 del 07/05/2024
- ordinanza_civile · 7 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12292/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →