Cassazione Civile, Ordinanza n. 15074/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione, da parte della vedova di un dipendente già assegnatario, di un appartamento di proprietà dell’amministrazione, originariamente concesso al coniuge per esigenze di servizio. L’amministrazione ha emesso un’ingiunzione di pagamento per canoni/indennità riferiti all’occupazione ritenuta sine titulo dopo il decesso dell’originario assegnatario. La resistente ha contestato l’atto, sostenendo che il rapporto fosse di natura locatizia e che, quindi, ella fosse subentrata nel contratto; in appello ha ottenuto il riconoscimento della natura di locazione e l’inefficacia dell’ingiunzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il rapporto dovesse qualificarsi come concessione di alloggio, anche alla luce del lessico dell’atto e dei poteri di autotutela dell’amministrazione; 2) violazione delle norme del regolamento sugli alloggi di servizio dei Monopoli di Stato, contestando la qualificazione del rapporto come non collegato alle esigenze di servizio e lamentando che la Corte d’appello avesse ignorato il regolamento; 3) violazione dell’art. 41-bis, comma 6, d.l. 269/2003, sostenendo che l’inserimento dell’immobile tra quelli alienabili non avrebbe eliminato la precedente destinazione dell’alloggio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione di giurisdizione era ormai preclusa, non essendo stata coltivata nel giudizio di appello; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché introducevano questioni fattuali non esaminabili in sede di legittimità o non riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministrazione. Ha osservato che la questione di giurisdizione era ormai coperta da preclusione, perché non era stata mantenuta in appello con gli strumenti processuali necessari, e che gli ulteriori motivi mancavano dei requisiti di specificità e autosufficienza, non indicando con precisione dove e come le relative questioni e i documenti fossero stati introdotti nei gradi di merito. Non ha liquidato le spese di legittimità perché il controricorso era stato ritenuto inammissibile per difetto di procura speciale; ha inoltre dato atto dell’obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c.
il motivo relativo alla giurisdizione è scrutinabile solo nei limiti in cui la questione non sia già preclusa da giudicato esplicito o implicito e da corretta devoluzione nei gradi di merito
il difetto di giurisdizione è rilevabile nei limiti del giudicato formatosi sulla questione e non oltre
art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda, con riferimento puntuale alla loro collocazione nel giudizio di merito
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l’adempimento del requisito di autosufficienza può essere integrato mediante il deposito o l’indicazione del fascicolo e degli atti rilevanti, purché in modo idoneo a consentire l’identificazione dei documenti
le questioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte dalla parte vittoriosa in appello per non rimanere precluse
le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando la regola di riparto sia già stata enunciata dalle Sezioni Unite o il motivo sia inammissibile per vizi di formulazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere i poteri di autotutela dell’amministrazione sul bene, ma la Corte non ne fa applicazione decisoria
art. 41-bis, comma 6, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003
richiamato per sostenere che l’inserimento dell’immobile tra quelli alienabili non sarebbe decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ma il motivo è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
il controricorso richiede procura speciale per il giudizio di legittimità; una procura rilasciata per il primo grado non basta
Massime di principio
- La questione di giurisdizione, pur rilevabile d’ufficio, resta soggetta alle preclusioni processuali: se non è coltivata correttamente nei gradi di merito, non può essere riproposta utilmente in cassazione.
- Quando la sentenza impugnata non decide espressamente sulla giurisdizione e il punto non risulta devoluto o mantenuto in appello, il motivo di ricorso che la deduce è inammissibile per preclusione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti posti a base del motivo devono essere specificamente indicati e collocati nel fascicolo di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni di fatto nuove o questioni non riproposte in appello dalla parte vittoriosa rispetto al primo grado, ove il relativo capo sia rimasto assorbito o non esaminato.
- La procura per il controricorso in cassazione deve essere speciale e riferita specificamente al giudizio di legittimità; una procura conferita per il giudizio di primo grado non è sufficiente.
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