Cassazione Civile, Ordinanza n. 01645/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società di persone e i suoi soci impugnavano, fino al giudizio di cassazione, avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2011, con cui l'Amministrazione aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati alla società e, per trasparenza, maggiori imposte in capo ai soci. Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo ma aveva rideterminato i maggiori ricavi in misura inferiore; la CTR aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, quantificando i ricavi non dichiarati in importo più elevato e confermando la ricostruzione induttiva, valorizzando lo scostamento dagli studi di settore, alcune incompletezze contabili e l'omessa fatturazione dell'autoconsumo. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che il mero scostamento dai ricavi medi di settore non bastasse a fondare l'accertamento, occorrendo uno scostamento abnorme o irragionevole, mentre nel caso concreto la differenza sarebbe stata contenuta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza di numerosi factory outlet che avrebbero praticato prezzi molto bassi e inciso sullo scostamento dei ricavi.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse in modo specifico con la motivazione della CTR, la quale aveva accertato non solo lo scostamento dagli studi di settore ma anche incompletezze contabili ammesse dai contribuenti e l'omessa considerazione dell'autoconsumo. Ha inoltre ribadito che lo scostamento rispetto agli studi di settore non vale come prova esclusiva del maggior reddito, ma costituisce valido presupposto/innesco per un accertamento analitico-induttivo fondato su elementi indiziari. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, perché il fatto allegato era generico e non sufficientemente specificato nei suoi elementi di decisività. Il ricorso è stato quindi rigettato; non essendosi costituita l'Agenzia con controricorso, non sono state liquidate spese, ma è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Lo scostamento dai dati degli studi di settore può legittimare l'avvio e il sostegno di un accertamento analitico-induttivo, purché inserito in una ricostruzione probatoria basata su elementi indiziari e non su quel solo dato in modo esclusivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta la prospettazione di un fatto generico o una diversa lettura del materiale istruttorio.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività, a pena di inammissibilità/infondiatezza della doglianza sul vizio motivazionale.
art. 3, commi 181 e 187, legge n. 549 del 1995
Gli studi di settore operano come parametro di riferimento; il loro scostamento costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore non è, da solo, prova legale del maggior reddito, ma può costituire un valido elemento iniziale per un accertamento analitico-induttivo quando sia corroborato da ulteriori indizi, come irregolarità o incompletezze contabili.
- Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se il ricorrente si limita a reiterare tesi già disattese senza confutare le rationes decidendi, il motivo è infondato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione precisa di un fatto storico, della sua emersione dagli atti, della sua discussione processuale e della sua decisività; non è configurabile quando il fatto allegato sia generico o meramente congetturale.
- In materia di accertamento tributario, la presenza di elementi come autoconsumo non fatturato e incompletezze nelle registrazioni contabili può sostenere la ricostruzione induttiva dei ricavi, anche se lo scostamento dagli studi di settore non è di per sé isolatamente decisivo.
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