Sentenza del 27/11/2015 n. 24255 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della vendita di un terreno effettuata nel 1979, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto ad A.E. il pagamento di 148.500,55 euro per imposta di registro e INVIM, ritenendo erronea l'applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo previsto dalla normativa IVA. Il ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che l'obbligazione si fosse estinta per effetto del condono fiscale richiesto dalla società acquirente, coobbligata solidale; che i giudici di merito avessero omesso di esaminare tale condono; che la cartella, quale primo atto notificato dopo il rigetto tacito del condono, consentisse di contestare anche nel merito la pretesa tributaria; e che le notifiche dell'avviso di liquidazione fossero irregolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché il contribuente non aveva prodotto la documentazione relativa alla presentazione e al perfezionamento del condono da parte della coobbligata. Il terzo motivo è stato respinto perché la cartella era stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto presupposto: le contestazioni sulla legittimità sostanziale della pretesa avrebbero dovuto essere proposte contro tale atto, nei termini previsti. Anche il quarto motivo è stato respinto, poiché la regolarità della notifica era stata accertata dai giudici di merito. A.E. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese forfetarie e accessorie.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata per sostenere che il condono richiesto da un coobbligato solidale avrebbe estinto l'obbligazione tributaria anche nei confronti degli altri coobbligati. La Corte non ha accolto la censura, rilevando la mancata produzione della documentazione comprovante la presentazione e il perfezionamento del condono.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
La norma è stata richiamata dall'Amministrazione per sostenere l'assenza del presupposto soggettivo dell'IVA nella cessione del terreno, con conseguente applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. c
La norma è stata invocata dal ricorrente nell'ambito della contestazione relativa alla possibilità di dedurre motivi sostanziali contro la pretesa tributaria dopo il rigetto tacito del condono. La Corte ha escluso tale possibilità nel caso concreto perché l'atto presupposto era già stato regolarmente notificato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La disposizione disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario. La Corte ha applicato il principio secondo cui, quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato, le contestazioni relative alla sua legittimità devono essere proposte contro quell'atto e non possono essere recuperate mediante l'impugnazione di un atto successivo.
La norma disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario. La Corte ha ritenuto infondata la censura perché i giudici di merito avevano accertato la regolarità delle notifiche; tale accertamento, se adeguatamente motivato, non è normalmente riesaminabile in cassazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non fondati i motivi dedotti.
Massime di principio
- Chi invoca gli effetti di un condono deve provare documentalmente sia la presentazione della domanda sia il suo perfezionamento; la semplice allegazione non è sufficiente.
- Nel caso di obbligazione tributaria solidale, il condono di un coobbligato può produrre effetti sugli altri solo se ne ricorrono i presupposti e tali presupposti sono adeguatamente dimostrati.
- Se l'atto tributario presupposto è stato regolarmente notificato, eventuali contestazioni sostanziali o di legittimità devono essere proposte contro quell'atto entro i termini: non possono essere recuperate impugnando successivamente la cartella.
- La cartella può assumere rilievo come primo atto impugnabile quando l'atto presupposto non sia mai stato notificato; ciò non vale quando la precedente notifica sia stata ritenuta regolare.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, come la regolarità di una notifica, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- La mancata produzione dei documenti decisivi e il mancato rispetto dei termini di impugnazione possono impedire l'esame nel merito delle contestazioni tributarie.
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