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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05016/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione modello 730/2015 relativa all’anno d’imposta 2014, nella quale un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto un visto di conformità ritenuto infedele. L’Agenzia delle entrate aveva quindi iscritto a ruolo, nei confronti del professionista, l’imposta, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificando poi la cartella di pagamento tramite l’agente della riscossione. Il professionista aveva impugnato la cartella deducendo, tra l’altro, che lo ius superveniens introdotto dalla L. n. 26/2019 aveva mutato il regime sanzionatorio in senso più favorevole e che, comunque, l’ufficio competente a contestare e iscrivere a ruolo non sarebbe stato quello provinciale, ma la direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore. La CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto dell’applicabilità della nuova disciplina; in appello la CGT di secondo grado aveva invece ritenuto assorbente e fondato il motivo relativo all’incompetenza dell’ufficio, annullando la cartella. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 39, commi 1 e 2, d.lgs. n. 241/1997, per avere il giudice tributario ritenuto incompetente l’ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; 2) violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 e dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, per avere riconosciuto l’applicabilità del favor rei e quindi del regime sanzionatorio più mite introdotto nel 2019, con sola sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il primo motivo, aderendo all’orientamento già formatosi secondo cui, per le violazioni relative al rilascio di visto di conformità infedele, la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è funzionalmente vincolata e la sua violazione determina l’illegittimità della cartella. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché indirizzato contro una ratio decidendi che non è presente nella sentenza impugnata: la CGT aveva infatti ritenuto assorbente l’incompetenza dell’ufficio, senza decidere nel merito sulla portata dello ius superveniens e del favor rei. In ogni caso, la Corte osserva che tale censura sarebbe comunque travolta dalla conferma del vizio di incompetenza, che incide integralmente sulla cartella a prescindere dal quantum contestato. Il ricorso è quindi respinto e le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la novità della questione e la formazione recente dell’orientamento di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per le violazioni relative al rilascio di visto di conformità infedele su dichiarazioni fiscali, la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; l’atto formato da un ufficio territorialmente o funzionalmente incompetente è illegittimo.
  • La competenza prevista dall’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 ha natura funzionale e non può essere derogata, neppure in presenza di segnalazioni provenienti da uffici locali.
  • Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata: una censura diretta contro una questione assorbita o non decisa è inammissibile.
  • Quando un vizio assorbente travolge integralmente la cartella di pagamento, le eventuali questioni sul quantum o sull’applicazione del favor rei restano prive di incidenza decisiva ai fini della validità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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