Cassazione Civile, Ordinanza n. 07562/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri; ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e annullando l’atto impositivo. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate in favore dei ricorrenti.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’amministrazione aveva disposto il riclassamento di un immobile censito in categoria A/10, con passaggio di classe da 4 a 5 e conseguente variazione della rendita catastale. I contribuenti hanno impugnato l’atto dinanzi alla CTP, che aveva annullato l’avviso per difetto di motivazione; in appello la CTR ha invece ritenuto sufficiente la motivazione, valorizzando il mutato contesto urbano e socioeconomico della microzona e la finalità perequativa dell’intervento. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto sei motivi: 1) inammissibilità dell’appello dell’ufficio perché spedito a mezzo posta privata; 2) violazione della normativa sulla motivazione dell’atto e sull’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, per avere la CTR ritenuto motivato l’avviso; 3) violazione della disciplina catastale per mancato confronto con unità comparabili e unità tipo; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi già proposti; 5) insussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004; 6) violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 138/1998. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, reputato fondato, applicando il principio della ragione più liquida: in tema di revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. 311/2004, la motivazione deve esplicitare non solo il presupposto generale della revisione nella microzona, ma anche gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento. Nel caso concreto tale specifica motivazione mancava.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 20, commi 1 e 2, 21, comma 1, e 22, comma 2
sono evocati dai ricorrenti per sostenere l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio spedito a mezzo posta privata.
art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di motivazione degli atti tributari.
art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311
la Corte afferma che legittima la revisione parziale del classamento quando vi sia un rilevante mutamento del valore degli immobili nella microzona, ma richiede specifica motivazione sugli elementi concreti che incidono sul classamento della singola unità.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, comma 7
viene richiamato per affermare che, nel determinare classe e rendita catastale, devono considerarsi anche le caratteristiche edilizie del fabbricato, oltre al fattore posizionale.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9
è invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di illegittimità del riclassamento; la Corte non ne approfondisce il contenuto autonomamente, perché accoglie il secondo motivo per difetto di motivazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 1142, artt. 4 e ss. e 61
sono richiamati dai ricorrenti in relazione ai criteri catastali e al mancato confronto con unità comparabili e unità tipo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
richiamato dai ricorrenti nel motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di merito proposti nei gradi di merito.
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte, insieme all’art. 111 Cost., quale base del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
richiamato dalla Corte, insieme all’art. 24 Cost., quale fondamento del principio della ragione più liquida.
viene evocato per affermare che il principio della ragione più liquida consente di discostarsi dall’ordine logico delle questioni.
Massime di principio
- In tema di revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, il presupposto generale della legittimità dell’intervento è il rilevante scostamento del valore degli immobili nella microzona, ma l’atto deve comunque esplicitare gli elementi concreti che giustificano il nuovo classamento della singola unità immobiliare.
- La motivazione dell’avviso di riclassamento non può limitarsi a richiami generici al contesto della microzona o a finalità perequative: deve rendere intellegibile al contribuente perché, in concreto, l’immobile sia stato riclassato con quella specifica classe e rendita.
- Nel giudizio di cassazione il principio della ragione più liquida consente di definire la causa esaminando il motivo di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinato, quando ciò assicura uguale capacità di definizione del giudizio e maggiore economia processuale.
- Quando il vizio di motivazione dell’atto tributario attiene a un profilo assorbente e decisivo, l’accoglimento di tale censura rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, annullando l’atto impositivo.
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