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Sentenza

Sentenza del 18/01/2023 n. 1509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sulla classificazione doganale di fotocamere digitali Polaroid Cube/Cube Plus e dei relativi accessori: l'Agenzia aveva rettificato la dichiarazione classificando gli apparecchi come videocamere/action cam (sottovoce con dazio 14%) anziché come fotocamere digitali in esenzione, e classificando gli accessori come "altri lavori di materie plastiche" (aliquota 6,5%) invece che come parti di apparecchi. Le società avevano impugnato la sanzione amministrativa collegata e la precedente decisione favorevole a loro era stata confermata dalla CTR; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. La Suprema Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice d'appello su due punti principali: (1) la CTR aveva dato rilievo a requisiti non essenziali (es. necessità di registrazione sia su memoria interna sia su supporti esterni e l'uso obbligatorio dello zoom ottico) mentre l'elemento discriminante fra fotocamere digitali con funzione video e videocamere digitali è la capacità di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti di video ad almeno 800 x 600 pixels a 23 fps (e, tra videocamere e action cam, la possibilità di registrare da fonti esterne); di conseguenza la CTR dovrà verificare se i dispositivi Cube/Cube Plus soddisfano tali requisiti; (2) quanto agli accessori, la CTR aveva classificato gli articoli come "parti" solo perché serventi ed esclusivamente o principalmente destinati agli apparecchi, omettendo di verificare se fossero indispensabili al funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio (requisito necessario per qualificare la merce come "parti"). La Corte ha quindi disposto il rinvio per nuovi accertamenti e decisione conforme ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2658/87/CEE (Nomenclatura combinata / TARIC) e regole interpretative

    Costituisce la base normativa per la classificazione tariffaria; le regole generali di interpretazione (Regole 1-3) e le note di sezione/capitolo sono decisive. La Corte richiama l'applicazione delle regole e delle note per individuare la voce corretta.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014

    Era invocato dall'Agenzia per qualificare le action cam, ma la Corte osserva che tale regolamento è inapplicabile nella parte rilevante in quanto la Corte di giustizia l'ha dichiarato invalido (GROFA). Quindi non può prevalere sull'interpretazione della NC e delle note esplicative.

  • Regolamento (UE) n. 458/2014

    Rilevante per la distinzione analitica tra videocamere e action cam; utile nel quadro interpretativo insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • Note esplicative della Nomenclatura Combinata (NC) e del Sistema Armonizzato (SA) (es. 2015/C076/01 e 2016/C214/89/UE citate)

    Le note esplicative definiscono caratteristiche tecniche e criteri (es. capacità di registrare su memoria interna o supporti esterni, requisiti di risoluzione e durata della registrazione) che sono mezzi importanti per l'interpretazione uniforme della tariffa. In particolare la NC indica che per distinguere fotocamere da videocamere rilevano qualità e soprattutto durata della registrazione (30 minuti e 800x600@23fps).

  • Regole 2 e 3 delle disposizioni preliminari alla TARIC (Regole generali di interpretazione, in particolare Regola 3)

    Applicazione obbligatoria per risolvere casi di classificazione concorrente: priorità alla voce più specifica; per prodotti composti regola sulla materia che conferisce il carattere essenziale. La Corte richiama l'uso della Regola 3 e della nota 2 della Sezione XVI per la qualificazione delle parti.

  • Nota 2 della Sezione XVI (capitoli 84 e 85) del Sistema Armonizzato

    Stabilisce criteri specifici per la classificazione delle parti di macchine: le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina vanno classificate con la voce della macchina, ma perché un accessorio sia "parte" occorre verificare se sia effettivamente indispensabile al funzionamento meccanico/ elettrico.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente il ricorso per cassazione per violazione del diritto unionale e di norme di diritto sostanziale; la Corte conferma che la censura di violazione del diritto UE sulla classificazione tariffaria è proponibile con questo mezzo.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    Valutata dall'ordinanza in relazione alla forma del ricorso; la Corte ritiene la esposizione dei fatti del ricorso della Agenzia sufficientemente sintetica e chiara, quindi il motivo non è inammissibile per violazione di tale norma.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze citate: GROFA C-435/15 e C-666/15; Vario Tek C-178/14; DHL Logistics C-810/18; Vision Research C-372/17; altri precedenti)

    La Corte di cassazione applica e richiama i principi elaborati dalla Corte di giustizia: criterio decisivo sono caratteristiche oggettive e funzione principale; per dual-function devices il criterio discriminante è spesso la durata della registrazione (30 minuti) più che la risoluzione; per distinguere videocamcorder da action cam rileva la capacità di registrare da fonti esterne.

Massime di principio

  • La classificazione doganale si fonda sulle caratteristiche oggettive del bene e sulla sua funzione principale; per macchine con funzioni multiple occorre individuare la funzione principale agli occhi del consumatore e del fabbricante.
  • Per distinguere una fotocamera digitale da una videocamera digitale quando il dispositivo svolge entrambe le funzioni, il criterio essenziale è la capacità di registrare ininterrottamente almeno 30 minuti di video ad almeno 800×600 pixels a 23 fps: se soddisfatto, prevale la classificazione quale videocamera; la qualità del video è rilevante ma la durata è preminente.
  • Lo zoom ottico durante la registrazione non è requisito essenziale per qualificare un dispositivo come videocamera digitale.
  • Per distinguere videocamere (camcorder) e action cam, occorre valutare la capacità di registrare file video/audio provenienti da fonti esterne all'obiettivo: se presente, orienta verso la sottovoce delle videocamere che includono input esterni.
  • Gli atti amministrativi o le tariff information vincolanti (ITV) possono essere rilevanti ma non prevalgono sull'interpretazione corretta della nomenclatura combinata e del diritto UE; bisogna sempre verificare la conformità alla NC, alle note e alla giurisprudenza comunitaria.
  • Per qualificare accessori come "parti" ai fini tariffari non è sufficiente la destinazione servente o il fatto che siano progettati per un determinato apparecchio: è necessario dimostrare che essi sono indispensabili e condizionano il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio.
  • In assenza di una sottovoce specifica per accessori, applicare le Regole 1-3 (priorità alla voce più specifica; se prodotto misto, classificazione secondo la materia che conferisce il carattere essenziale) e la nota 2 della Sezione XVI per verificare se ricadono nella voce della macchina o nella voce della materia.

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