Cassazione Civile, Ordinanza n. 08536/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione per ICI relativa agli anni 2001-2005, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale prodromica. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l’atto. In appello, l’agente della riscossione si era visto dichiarare l’impugnazione improcedibile dalla Commissione tributaria regionale per mancata prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte. Nel ricorso per cassazione l’agente deduceva, con due motivi, che la CTR aveva omesso di pronunciare sull’istanza di rimessione in termini formulata per poter rinnovare la notificazione dell’appello, non andata a buon fine per trasferimento del difensore domiciliatario del contribuente; inoltre sosteneva che, poiché nel giudizio di primo grado il contribuente e il suo difensore non avevano comunicato la variazione del domicilio eletto ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 546/1992, l’onere di reperire il nuovo indirizzo non poteva gravare sul notificante e andava quindi rivista la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha rilevato che la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. era impropriamente formulata, perché non si lamentava un omesso esame di fatto decisivo ma una pretesa mancata pronuncia sull’istanza di rimessione in termini; ha inoltre osservato che la CTR aveva in realtà esaminato e motivatamente rigettato tale istanza. Nel merito, la Corte ha ribadito l’orientamento costante secondo cui l’obbligo di comunicare la variazione del domicilio riguarda solo il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre quando il domicilio è eletto presso lo studio di un difensore tale elezione serve soltanto a indicare la sede dello studio e non comporta, per il difensore, un onere di comunicare i successivi cambi di indirizzo. Di conseguenza, spetta al notificante svolgere le ricerche necessarie per individuare il nuovo luogo di notificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché il resistente è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base dell’avviso di intimazione impugnato.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
l’onere di notificare la denuncia di variazione del domicilio è previsto solo per il domicilio autonomamente eletto dalla parte; non si estende all’elezione di domicilio presso lo studio del difensore.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibilmente o erroneamente formulato quando non denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ma una mancata pronuncia o una diversa questione processuale.
richiamato dalla ricorrente quanto al termine per impugnare e alla tempestività del tentativo di notifica dell’appello.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
menzionato in relazione alla memoria di parte e all’indicazione del recapito dello studio del difensore.
indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto processuale per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la denuncia di variazione del domicilio ex art. 17 d.lgs. 546/1992 è dovuta solo quando il domicilio sia stato autonomamente eletto dalla parte; se invece il domicilio è eletto presso lo studio del difensore, tale elezione vale soltanto come indicazione dello studio e non impone al difensore un obbligo di comunicare i successivi trasferimenti.
- Quando la notifica dell’atto di impugnazione presso il difensore domiciliatario non va a buon fine per trasferimento dell’indirizzo conosciuto dal notificante, è il notificante che deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il nuovo recapito, non potendo invocare la disciplina di favore per ottenere automaticamente la rimessione in termini.
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente ricondotto all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inidoneo se in realtà censura una mancata pronuncia del giudice di merito o prospetta una diversa questione processuale rispetto all’omesso esame di un fatto decisivo.
- L’istanza di rimessione in termini presuppone la deduzione e la dimostrazione che la mancata notifica dell’atto sia dipesa da cause non imputabili alla parte, come caso fortuito o forza maggiore; in difetto, l’istanza è infondata.
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