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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08536/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione per ICI relativa agli anni 2001-2005, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale prodromica. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l’atto. In appello, l’agente della riscossione si era visto dichiarare l’impugnazione improcedibile dalla Commissione tributaria regionale per mancata prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte. Nel ricorso per cassazione l’agente deduceva, con due motivi, che la CTR aveva omesso di pronunciare sull’istanza di rimessione in termini formulata per poter rinnovare la notificazione dell’appello, non andata a buon fine per trasferimento del difensore domiciliatario del contribuente; inoltre sosteneva che, poiché nel giudizio di primo grado il contribuente e il suo difensore non avevano comunicato la variazione del domicilio eletto ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 546/1992, l’onere di reperire il nuovo indirizzo non poteva gravare sul notificante e andava quindi rivista la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha rilevato che la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. era impropriamente formulata, perché non si lamentava un omesso esame di fatto decisivo ma una pretesa mancata pronuncia sull’istanza di rimessione in termini; ha inoltre osservato che la CTR aveva in realtà esaminato e motivatamente rigettato tale istanza. Nel merito, la Corte ha ribadito l’orientamento costante secondo cui l’obbligo di comunicare la variazione del domicilio riguarda solo il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre quando il domicilio è eletto presso lo studio di un difensore tale elezione serve soltanto a indicare la sede dello studio e non comporta, per il difensore, un onere di comunicare i successivi cambi di indirizzo. Di conseguenza, spetta al notificante svolgere le ricerche necessarie per individuare il nuovo luogo di notificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese perché il resistente è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la denuncia di variazione del domicilio ex art. 17 d.lgs. 546/1992 è dovuta solo quando il domicilio sia stato autonomamente eletto dalla parte; se invece il domicilio è eletto presso lo studio del difensore, tale elezione vale soltanto come indicazione dello studio e non impone al difensore un obbligo di comunicare i successivi trasferimenti.
  • Quando la notifica dell’atto di impugnazione presso il difensore domiciliatario non va a buon fine per trasferimento dell’indirizzo conosciuto dal notificante, è il notificante che deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il nuovo recapito, non potendo invocare la disciplina di favore per ottenere automaticamente la rimessione in termini.
  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente ricondotto all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inidoneo se in realtà censura una mancata pronuncia del giudice di merito o prospetta una diversa questione processuale rispetto all’omesso esame di un fatto decisivo.
  • L’istanza di rimessione in termini presuppone la deduzione e la dimostrazione che la mancata notifica dell’atto sia dipesa da cause non imputabili alla parte, come caso fortuito o forza maggiore; in difetto, l’istanza è infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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