Cassazione Civile, Ordinanza n. 17074/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un coltivatore aveva acquistato da una società della plastica per coprire piantine di anguria; deduceva che la diversa gradazione di trasparenza del materiale avrebbe alterato il ciclo di maturazione dei frutti, determinandone la vendita a prezzo inferiore e quindi un danno patrimoniale. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta nei confronti della venditrice e, nei limiti del massimale, della sua assicuratrice. La corte d’appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda, rilevando che l’attore non aveva provato il vizio lamentato e che, inoltre, aveva tagliato i teli lasciandone solo lembi a contatto col terreno, esposti ad agenti atmosferici e animali, così impedendo l’accertamento tecnico del reale motivo del ritardo di maturazione. Con il ricorso per cassazione l’attore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l’onere probatorio, mentre, essendo il vizio denunciato entro sei mesi dalla consegna, sarebbe spettato al venditore provare la conformità del bene o la regolarità del processo produttivo; 2) violazione dell’art. 111 Cost. e motivazione apparente ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la corte d’appello si fosse discostata immotivatamente dalle consulenze tecniche d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, grava sul compratore la prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto; tali azioni si fondano sull’esistenza oggettiva del vizio e non sui principi dell’inesatto adempimento richiamati da Cass. S.U. n. 13533/2001. Ha inoltre osservato che il ricorrente non era qualificabile come consumatore, non essendo stata provata una diversa destinazione professionale o personale rilevante ai fini della disciplina consumeristica. Ha poi rilevato che la corte d’appello aveva deciso sulla base di una ratio autonoma e decisiva: la mancata prova del vizio e il comportamento dell’attore che aveva alterato il bene e reso impossibile l’accertamento tecnico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione in favore di ciascuna controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nelle azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, la prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava sul compratore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente il sindacato per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per ottenere una rivalutazione del fatto.
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del mancato esame di un fatto decisivo, non per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
La doglianza di motivazione apparente è stata ritenuta in concreto infondata/inammissibile perché risolta in una richiesta di riesame del merito.
Richiamato per escludere, nel caso concreto, l’applicabilità della tutela del consumatore in difetto di prova della relativa qualificazione soggettiva e della finalità estranea all’attività professionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore deve provare che il vizio esisteva già al momento della conclusione del contratto; non si applicano automaticamente le regole probatorie proprie dell’azione di esatto adempimento.
- La disciplina consumeristica si applica solo se è dimostrato che il contratto è stato concluso per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale del contraente che invoca la tutela; la mera qualità di imprenditore o professionista non esclude di per sé la nozione di consumatore, ma la finalità concreta del negozio va allegata e provata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti: il vizio motivazionale rileva solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione inesistente/apparente, non quando si contesti soltanto il convincimento raggiunto dal giudice di merito.
- Se la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e decisiva, la censura che non la colpisce specificamente è destinata a non superare il vaglio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16973/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16976/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16978/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16979/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16980/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16983/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →