Cassazione Civile, Ordinanza n. 05776/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla querela di falso proposta da una persona privata contro un verbale redatto presso un commissariato di polizia il 21 aprile 2012, relativo all'identificazione, alla dichiarazione e all'elezione di domicilio in un procedimento penale. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la querela: aveva ritenuto falso il passaggio relativo alla nomina di un difensore come fiduciario anziché d'ufficio, ma aveva respinto la censura sulla elezione di domicilio presso lo studio del difensore, ritenendo non provata la falsità di tale parte del verbale. In appello la parte privata sosteneva che la falsità già accertata sulla nomina del difensore dovesse riflettersi anche sull'elezione di domicilio, valorizzando alcuni indici presuntivi, tra cui l'unicità della volontà espressa nel verbale, la modalità di compilazione mediante crocetta su moduli prestampati e l'esistenza di un diverso domicilio già disponibile. La Corte d'appello ha respinto il gravame e ha inoltre condannato l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione degli artt. 221, comma 2, c.p.c. e 2729 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte territoriale escluso l'efficacia presuntiva degli elementi addotti e per aver ritenuto non provata la falsità dell'elezione di domicilio; con il secondo, violazione degli artt. 96, comma 3, e 342 c.p.c., censurando la condanna per responsabilità aggravata sul presupposto che l'appello non sarebbe stato gravemente colposo e che la mera infondatezza non bastasse a integrare l'abuso. La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili e, conseguentemente, il ricorso inammissibile, ritenendo che la doglianza sulla presunzione mirasse solo a ottenere una diversa valutazione di merito degli indizi e che la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. fosse correttamente applicata in presenza di un'impugnazione palesemente infondata e abusiva, senza necessità di accertare dolo o colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a contestare la valutazione di merito del materiale indiziario e la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d'appello, senza evidenziare un vizio di legittimità nella motivazione o nell'applicazione delle presunzioni semplici. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere fondata sulla sola condotta processualmente abusiva, consistente nella proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, senza richiedere l'accertamento di dolo o colpa. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha depositato controricorso e la Questura non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma violata nel primo motivo di ricorso, in relazione alla querela di falso e alla valutazione della falsità del verbale
richiamato per contestare il mancato ricorso alle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la valutazione dell'opportunità di ricorrere alle presunzioni e dei fatti da porre a base del ragionamento inferenziale spetta al giudice di merito
norma sanzionatoria di carattere pubblicistico che punisce la condotta processualmente abusiva; non richiede l'accertamento di dolo o colpa, ma la proposizione o resistenza pretestuosa
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 6 CEDU
evocato dalla Corte per bilanciare l'accesso alla giustizia con la ragionevole durata del processo e la necessità di sanzionare gli abusi processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo
richiamati dalla Corte nel principio sulla valutazione delle presunzioni semplici, riservata al giudice di merito
menzionato solo per distinguere una precedente giurisprudenza sulla dichiarazione di assenza, ritenuta non pertinente al caso concreto
richiamato nel descrivere il verbale di identificazione e gli adempimenti informativi connessi
richiamato nel descrivere il verbale e le informazioni sul diritto di difesa
Massime di principio
- La valutazione della rilevanza e della sufficienza delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, non la semplice richiesta di una diversa lettura degli indizi.
- L'omesso esame di un singolo elemento indiziario non integra di per sé vizio di legittimità quando la decisione sia sorretta da una motivazione complessivamente chiara e logicamente coerente e il giudice abbia selezionato gli elementi ritenuti più attendibili.
- La sola contestazione della redazione di un verbale non consente di sovrapporre automaticamente alla falsità di una sua parte la falsità di altre parti del medesimo atto: occorre una dimostrazione specifica del vizio dedotto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere affermata quando l'impugnazione sia oggettivamente abusiva perché manifestamente infondata o pretestuosa; non è necessario accertare la colpa grave o il dolo della parte.
- Il sistema processuale consente sanzioni dissuasive contro le impugnazioni meramente dilatorie o abusive, in coerenza con il diritto di accesso alla giustizia e con il principio della ragionevole durata del processo.
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