Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20512/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma dovuta a titolo di fornitura di energia elettrica. La società ingiunta e la socia accomandataria proposero opposizione deducendo, in sintesi, l’illiquidità e incertezza del credito, la mancata produzione delle fatture richiamate negli estratti contabili, l’assenza di prova dei consumi effettivi perché nelle fatture non risultavano le letture del contatore, nonché la prescrizione quinquennale ove maturata. Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò infondato il credito e condannò la creditrice anche per lite temeraria. La Corte d’appello riformò invece la decisione, ritenendo erronea la valutazione del primo giudice in punto di onere della prova e di non contestazione e reputando non superata la presunzione di veridicità della contabilizzazione effettuata dalla creditrice. Contro l’ordinanza di cassazione che aveva già dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità e per contestazione della valutazione di merito, le medesime parti proposero revocazione ex art. 391-bis c.p.c., denunciando errore di fatto: sostenevano che la Corte non avesse percepito una asserita dichiarazione confessoria della creditrice, resa in sede istruttoria, dalla quale sarebbe emerso l’azzeramento del credito mediante note di variazione per mancanza del presupposto impositivo, e che non avesse considerato la mancanza totale di prova dei consumi, delle letture del contatore e di richieste istruttorie da parte della creditrice, oltre alla dedotta erronea applicazione dei principi sull’onere della prova, sulla non contestazione e sulla contabilizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero a contestare la valutazione giuridica e fattuale compiuta nella precedente ordinanza di cassazione. In particolare, ha osservato che il provvedimento revocando aveva ben presente la vicenda fattuale e aveva espressamente disatteso le argomentazioni delle ricorrenti con valutazioni di tipo giudicativo, non censurabili con revocazione. Ha inoltre rilevato che l’asserito vizio di motivazione apparente denunciato nelle rubriche dei motivi era, per sua natura, un errore di giudizio e non di percezione. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione dell’ordinanza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, essenziale e decisiva, non in un errore di giudizio o in una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve essere specifica; non può tradursi in una generica richiesta di rivalutazione della fattispecie concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità processuali non può essere usata per contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è distinto dai vizi motivazionali e non consente di rimettere in discussione il giudizio sulle prove.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel tentativo di contestare il modo in cui il giudice ha deciso la controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al principio di non contestazione; la Corte nega che la censura potesse essere veicolata tramite revocazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove; la doglianza riguardava in realtà la ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalle ricorrenti senza che ciò mutasse la natura di merito delle censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma le doglianze erano dirette a contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice.

  • artt. 2730, 2733, 2734, 2739 c.c.

    Richiamati per sostenere l’esistenza di una confessione decisiva, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza implicasse una rivalutazione del contenuto degli atti e non un errore percettivo.

  • art. 26, commi 2 e 4, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per sostenere l’emissione di note di variazione e l’azzeramento del credito; la Corte ha ritenuto la questione parte di un giudizio di merito non emendabile con revocazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti a fondamento del vizio motivazionale, ma la Corte ha chiarito che la deduzione investiva comunque un errore di giudizio.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel ricostruire la questione della tardività o inammissibilità del deposito documentale nel giudizio di merito.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito per somministrazioni periodiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza o ordinanza di cassazione per errore di fatto è ammessa solo se la decisione sia stata determinata da una svista percettiva immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti, non quando la censura miri a contestare la valutazione giuridica o probatoria compiuta dalla Corte.
  • Non può configurarsi errore di fatto revocatorio quando il giudice di legittimità abbia preso in esame la vicenda e gli argomenti delle parti, sia pure per disattenderli: in tal caso la doglianza investe un giudizio e non una mera percezione.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, tendono a rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie concreta o la ponderazione degli elementi istruttori sono inammissibili in cassazione e, a maggior ragione, non possono essere veicolate mediante revocazione.
  • Perché vi sia errore revocatorio, il fatto erroneamente percepito non deve essere stato oggetto di controversia tra le parti; se invece il punto è controverso e richiede valutazioni contrapposte, la decisione del giudice è insuscettibile di revocazione.
  • Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione della pretesa creditoria sulla base di documenti, confessioni o presunzioni già dedotte nel giudizio di merito o di legittimità.
  • Quando la censura ruota intorno alla pretesa mancata considerazione di un vizio motivazionale o alla supposizione di una motivazione apparente, il dogliante prospetta normalmente un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.