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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31668/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (traente)

La controversia

Un soggetto aveva emesso tre assegni bancari che, secondo la sua prospettazione, erano destinati a un prestito/investimento in favore di terzi titolari di una società, ma sarebbero stati invece compilati e incassati da due persone diverse, nipoti dei predetti terzi e dipendenti della società, senza valida giustificazione. Il giudizio di merito era stato impostato dal Tribunale come domanda proposta in via alternativa ex artt. 2033 e 2041 c.c., ritenuta non accoglibile perché mancherebbe un rapporto obbligatorio tra le parti e perché, a dire del giudice di primo grado, la vicenda integrerebbe semmai un illecito da far valere solo ex art. 2043 c.c. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazioni della disciplina degli assegni bancari e delle norme sul titolo di credito, sostenendo che la consegna degli assegni non poteva essere equiparata a pagamento in contanti; ha poi contestato la ricostruzione dei presupposti della ripetizione dell'indebito e la ritenuta inapplicabilità dell'azione restitutoria e di quella risarcitoria. I motivi centrali hanno denunciato anche nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curia, del principio di domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché i giudici di merito avrebbero omesso di decidere sulla domanda nella sua possibile qualificazione aquiliana, pur risultando dal ricorso introduttivo allegazioni di abuso nella compilazione e nell'incasso dei titoli, impossessamento dei titoli all'insaputa dell'attore e comportamento doloso o gravemente colposo delle convenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti della motivazione, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso; ha dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il terzo motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa o anche non diversa composizione, quale giudice che avrebbe dovuto decidere l'appello, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo l'assunto dei giudici di merito secondo cui l'attore avrebbe dovuto proporre una nuova domanda ex art. 2043 c.c., poiché dagli atti risultavano già allegati fatti idonei a integrare una responsabilità aquiliana; ha inoltre precisato che, ai fini dell'indebito, rileva l'oggettiva mancanza di causa solvendi e non l'erronea convinzione soggettiva del solvens.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L'indebito oggettivo richiede l'oggettiva mancanza di una valida causa solvendi; non è necessario che il solvens abbia una specifica erronea convinzione soggettiva della debenza.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è stata richiamata nei motivi di merito, ma non era la base corretta ed esclusiva per escludere la domanda in presenza di allegazioni di illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo consentivano già di qualificare la domanda come azione di responsabilità aquiliana; il giudice deve qualificare la domanda in base ai fatti dedotti e decidere su tale base.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza perché privo di ragionevole probabilità di essere accolto.

  • art. 383, comma 4, c.p.c.

    In caso di cassazione per error in procedendo che coinvolga il mancato esame dell'appello, la causa va rinviata al giudice di appello che avrebbe dovuto pronunciare, per il nuovo esame.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti motivi per violazione di legge e nullità della sentenza/processo.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla disciplina dei titoli di credito e all'incasso degli assegni.

  • art. 2003 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di titoli di credito e regime dell'indebito/pagamento.

  • art. 2004 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di titoli di credito.

  • art. 2008 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare gli effetti dell'incasso degli assegni.

  • art. 1992, 25, 27 legge assegno

    Richiamati per contestare la disciplina dell'assegno e la legittimazione del traente a far valere le ragioni causali.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Richiamato quale testo normativo della legge assegni.

  • artt. 1-2 legge assegni

    Richiamati nel primo motivo per la validità/formalità degli assegni bancari.

  • art. 49 D.Lgs. 231/2007

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dei pagamenti e dei titoli al portatore.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma collegata alla nullità dei titoli o dell'operazione.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma di estensione degli atti unilaterali alla disciplina contrattuale.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per violazione del principio della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato nel quinto motivo in collegamento tra fatto illecito e risarcimento.

  • art. 2036 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo tra i presupposti dell'azione di ripetizione e della restituzione dipendente da fatto illecito.

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti allegati, senza pretendere che la parte indichi necessariamente la corretta azione in diritto quando gli elementi fattuali consentano già di inquadrarla in una diversa disciplina.
  • Se dall'atto introduttivo emergono allegazioni di comportamento doloso o gravemente colposo, impossessamento o abusiva compilazione di titoli, la controversia può essere sussunta nella responsabilità aquiliana anche se la parte abbia evocato altre azioni restitutorie o di arricchimento.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'oggettiva mancanza di una valida causa solvendi; non è decisivo che il solvens abbia o meno un errore soggettivo sulla debenza.
  • Quando il vizio della decisione deriva anche da un error in procedendo e l'appello è stato dichiarato inammissibile, la cassazione può comportare rinvio al giudice d'appello per il nuovo esame della causa nei limiti delle domande effettivamente proposte.
  • La lettura complessiva dell'atto introduttivo è decisiva per stabilire se siano già stati dedotti fatti idonei a fondare una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c.; non è corretto isolare singole formule giuridiche per escludere la rilevanza della prospettazione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoRespf8nsabilità professionaleTitoli di credito
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

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