Cassazione Civile, Ordinanza n. 16380/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento disposto dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, ritenendo necessario, a pena di nullità, il previo contraddittorio endoprocedimentale con invito a comparire e invito all'adesione. La controversia riguardava un accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2009. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 ex art. 360, n. 3, c.p.c., l'Agenzia sosteneva che la CTR avesse errato nel qualificare come obbligatorio e invalidante, in via generale, il contraddittorio preventivo in materia di accertamento sintetico, anche per un'annualità anteriore all'entrata in vigore della disciplina richiamata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale vale, per i tributi armonizzati, in base ai principi dell'ordinamento unionale, mentre per i tributi non armonizzati esso sussiste solo se previsto specificamente dalla legge nazionale. Nel caso dell'accertamento sintetico, tale previsione è stata introdotta dall'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 come modificato dal d.l. n. 78/2010, con applicazione solo dal periodo d'imposta 2009; pertanto, per annualità precedenti l'accertamento era legittimo anche senza previa instaurazione del contraddittorio. Poiché però la decisione impugnata era comunque conforme a tale quadro normativo/giurisprudenziale per la fattispecie esaminata, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
è stato il parametro processuale invocato per censurare la sentenza di merito per asserita violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
la Corte richiama la disposizione come fonte espressa dell'obbligo di contraddittorio nell'accertamento sintetico, ma solo per le annualità cui essa è applicabile secondo la modifica introdotta nel 2010.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010
è richiamato come norma che ha introdotto la formulazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973.
conv. in 1. n. 122 del 2010
è richiamata come legge di conversione del d.l. n. 78/2010.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione, poiché soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce regola generale soltanto per i tributi armonizzati; per quelli non armonizzati opera invece solo se esiste una previsione normativa espressa.
- Quando una norma prevede il contraddittorio preventivo per un determinato tipo di accertamento, la sua applicazione retroattiva non può essere presunta: occorre verificare l'ambito temporale di efficacia della disciplina introdotta.
- L'accertamento sintetico relativo ad annualità anteriori alla decorrenza della disciplina che impone il previo contraddittorio non è invalidato dalla mancata instaurazione del confronto preventivo.
- La censura per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è infondata se la decisione di merito si conforma al principio per cui il contraddittorio preventivo non è richiesto in assenza di specifica previsione normativa applicabile al periodo d'imposta contestato.
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