Cassazione Civile, Ordinanza n. 32181/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, svolgente attività di promotore finanziario, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2016, deducendo di non essere soggetto a autonoma organizzazione perché utilizzava solo beni strumentali minimi (autovettura, computer e telefono cellulare) e non aveva dipendenti. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR Piemonte aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso e insussistente l'autonoma organizzazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 per avere il giudice d'appello escluso il presupposto impositivo dell'IRAP nonostante gli elementi indicati dall'Ufficio. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione del resistente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la prima notificazione del ricorso fosse nulla per essere stata eseguita presso il domiciliatario del primo grado, mentre nel giudizio di appello la parte era assistita da diverso difensore; la nullità era imputabile al notificante e non operava il meccanismo di ripresa del procedimento notificatorio. La seconda notificazione, pur valida, era intervenuta quando la sentenza della CTR era già passata in giudicato, poiché era decorso il termine lungo per impugnare. L'Agenzia è stata quindi condannata al pagamento delle spese di lite; non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo per la qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
richiamato come norma sul presupposto impositivo dell'IRAP, oggetto della censura dell'Ufficio
richiamato in relazione alla soggettività passiva e al presupposto dell'IRAP
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore
richiamato per la disciplina della notificazione del ricorso per cassazione al difensore
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il principio di ultrattività dell'elezione di domicilio e dell'indicazione del difensore nel processo tributario
richiamato per il termine rilevante ai fini della ripresa del procedimento notificatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie, la notificazione deve essere eseguita secondo l'art. 330 c.p.c., ma l'elezione di domicilio e l'indicazione del difensore rese nel giudizio di primo grado conservano efficacia solo se la parte non si sia costituita in appello oppure non abbia modificato tali indicazioni.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso un difensore non più domiciliatario nel grado di appello è nulla; tale nullità, se imputabile esclusivamente al notificante, non consente di invocare il principio della ripresa del procedimento notificatorio.
- La ripresa del procedimento notificatorio opera solo quando il primo tentativo non sia andato a buon fine per cause non imputabili al richiedente; se invece il primo esito negativo dipende da errore del notificante, i successivi tentativi costituiscono procedimenti autonomi.
- Se la valida notificazione del ricorso per cassazione avviene dopo la scadenza del termine per impugnare e dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il ricorso è inammissibile per tardività.
- Il principio di ultrattività del domicilio eletto nel processo tributario non può essere applicato in modo da legittimare notifiche verso difensori diversi da quelli effettivamente costituiti nel grado di appello.
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