Sentenza del 08/07/2016 n. 13980 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell’IVA versata negli anni 2001-2003 su operazioni relative a beni utilizzati al di fuori dell’Unione europea, sostenendo che tali operazioni fossero prive del requisito territoriale e quindi non imponibili o esenti. Contestava inoltre la decisione della Commissione tributaria regionale, secondo cui la richiesta era tardiva per i versamenti effettuati prima del 6 ottobre 2002. Secondo la ricorrente, il termine biennale per chiedere il rimborso avrebbe dovuto decorrere dalla presentazione delle dichiarazioni IVA, e non dalla data dei singoli versamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando l’IVA è stata versata erroneamente perché mancava fin dall’origine il presupposto della territorialità, il termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dal momento del versamento, poiché il diritto al rimborso è immediatamente esercitabile. Sono quindi tardive le domande presentate oltre due anni dai relativi versamenti. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede, in via residuale, un termine biennale per presentare la domanda di rimborso decorrente dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione. Se l’imposta non era dovuta fin dall’origine, il termine decorre dalla data del versamento.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Stabilisce il principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso esaminato, il diritto al rimborso era esercitabile già al momento del versamento indebito.
Art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il rimborso delle imposte dirette quando il versamento non era dovuto originariamente, mentre per le ipotesi diverse opera la disciplina residuale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 1, commi 1 e 4, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100
Norme richiamate dalla contribuente in relazione agli adempimenti e alle dichiarazioni IVA, ma ritenute non idonee a spostare la decorrenza del termine biennale dalla data del versamento alla data della dichiarazione.
Art. 8, commi 1 e 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100
Norme richiamate dalla ricorrente nel tentativo di collegare la decorrenza del rimborso alla presentazione delle dichiarazioni IVA; la Corte non ha accolto tale impostazione.
Massime di principio
- Quando un’imposta è stata versata per errore e il presupposto impositivo mancava già dall’origine, il termine per chiederne il rimborso decorre normalmente dalla data del pagamento indebito.
- La presentazione successiva della dichiarazione fiscale, o la scoperta tardiva dell’errore, non sposta automaticamente la decorrenza del termine se il contribuente avrebbe potuto chiedere il rimborso già al momento del versamento.
- Per l’IVA versata su operazioni prive del requisito territoriale, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni da ciascun versamento, salvo l’applicazione di una diversa disciplina speciale.
- È essenziale distinguere tra imposta non dovuta fin dall’origine, per la quale il termine decorre dal pagamento, e diritto alla restituzione sorto solo successivamente, per il quale il termine decorre dal momento in cui si verifica il presupposto del rimborso.
- In caso di versamenti ripetuti, il termine deve essere verificato separatamente per ciascun pagamento, valutando la tempestività della domanda rispetto a ogni singola somma.
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