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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00938/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'Amministrazione, dell'istanza di rimborso di un credito IVA di euro 32.019,00 relativo all'anno d'imposta 2005, riportato nella dichiarazione M.U. 2006 e richiesto dopo la cessazione dell'attività commerciale. La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto davanti al giudice tributario, sostenendo che la prescrizione decennale del diritto al rimborso fosse stata interrotta da una comunicazione inviata dall'Ufficio al suo commercialista il 10.10.2007, nella quale era indicata l'esistenza di un credito in compensazione di euro 32.019,00. La CTR aveva però ritenuto che quella comunicazione non integrasse un riconoscimento del diritto al rimborso idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e 2944 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'effetto interruttivo della comunicazione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. La procura richiamata risultava essere quella apposta al ricorso in appello, quindi anteriore alla sentenza impugnata e non specificamente rilasciata per il giudizio di cassazione. La Corte ha escluso che potesse operare una sanatoria mediante il deposito in memoria di copia della procura o un ordine di rinnovazione ex art. 182 c.p.c., ritenendo che la mancanza della procura speciale incidesse sul requisito di ammissibilità del ricorso. Conseguentemente ha condannato i difensori della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto da parte del debitore può avere effetto interruttivo della prescrizione, ma la Corte non esamina nel merito la questione perché il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Norma invocata dalla ricorrente a fondamento del diritto al rimborso del credito IVA derivante dalla cessazione dell'attività; non viene però applicata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura al difensore per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e rilasciata con specifico riferimento al giudizio di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito semplificato.

  • art. 182 c.p.c.

    La mancanza della procura speciale nel giudizio di cassazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., poiché il requisito attiene all'ammissibilità del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    L'indicazione della procura nel ricorso conferma che la procura deve già esistere al momento della proposizione del ricorso, quindi non può formarsi successivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato e al meccanismo del raddoppio.

  • L. n. 69/2009

    Richiamata come fonte della novella dell'art. 182 c.p.c., ritenuta comunque incompatibile con il giudizio di cassazione nel caso di difetto di procura speciale.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il contributo unificato e le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura al difensore è requisito di ammissibilità del ricorso e deve essere speciale, cioè conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e con riferimento specifico alla fase di legittimità.
  • La procura rilasciata per il grado di appello non è idonea a sorreggere il ricorso per cassazione, perché è anteriore al provvedimento impugnato e manca del necessario riferimento al giudizio di legittimità.
  • Il difetto di procura speciale non è sanabile mediante produzione successiva in memoria né mediante ordine di rinnovazione ex art. 182 c.p.c., poiché non si tratta di nullità ma di mancanza di un requisito di ammissibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura, grava sulla parte o sul difensore responsabile l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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