Cassazione Civile, Ordinanza n. 13279/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite origina dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti fiscali della Repubblica Federale di Germania. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per carenza assoluta o apparenza della motivazione, deducendo anche l’omessa pronuncia su eccezioni di merito; (2) ancora nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate per asserita carenza di legittimazione, sostenendo che la controversia riguardasse vizi propri della cartella e che dovesse stare in giudizio l’agente della riscossione; (3) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla dedotta nullità della notificazione dell’appello al domicilio eletto del contribuente, lamentando sia l’erronea intestazione allo "studio legale" sia la mancanza di sottoscrizione del messo speciale o di altro soggetto legittimato; (4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e sullo statuto del contribuente, assumendo che la cartella fosse nulla perché non allegava il titolo esecutivo estero e non consentiva un’adeguata difesa; (5) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’Agenzia delle entrate non avesse provato i fatti costitutivi della pretesa e che mancasse prova dell’esistenza di un valido titolo esecutivo, con conseguente pretesa decadenza dalla procedura di recupero per decorso del termine quinquennale previsto dalla disciplina europea e nazionale sull’assistenza al recupero di crediti esteri.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché cumulavano in modo logicamente incompatibile il vizio di omessa motivazione e quello di omessa pronuncia, erano inoltre generici e, quanto al terzo motivo, non rispettavano l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha comunque osservato che i rilievi erano anche infondati, perché la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale, l’Agenzia delle entrate era legittimata ad appellare in quanto parte soccombente in primo grado, la notifica dell’appello era comunque valida o sanata dalla costituzione dell’appellato e, in materia tributaria, la notificazione può avvenire direttamente a mezzo posta. Ha poi respinto il quarto motivo, affermando che nelle procedure di recupero transfrontaliero di crediti fiscali la cartella deve contenere elementi sufficienti a consentire una ragionevole verifica della pretesa, ma non è necessario allegare al contribuente il titolo esecutivo estero o la relativa traduzione, trattandosi di adempimenti riferiti ai rapporti tra Stati e alla fase della domanda di assistenza. Ha respinto anche il quinto motivo, chiarendo che il decorso del quinquennio tra formazione del titolo nello Stato richiedente e domanda di recupero non integra una decadenza o prescrizione opponibile al debitore, ma solo una limitazione agli obblighi di assistenza dello Stato adito nei rapporti internazionali; pertanto, non manca una condizione di legittimazione all’esecuzione interna e non si trasferisce al contribuente una tutela in forma di eccezione di decadenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali o omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’ammissibilità delle censure formulate in modo promiscuo e incompatibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda e la loro collocazione processuale; la mancata osservanza determina inammissibilità.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque motivato in misura sufficiente.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato il minimo costituzionale della motivazione.
La notificazione nel processo tributario può essere eseguita anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante plico raccomandato senza busta.
Invocato contro la motivazione della cartella; la Corte ha ricondotto la censura al tema della sufficienza della motivazione nell’assistenza al recupero di crediti fiscali esteri.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
Invocato quale obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ha affermato che, nel caso di recupero di crediti esteri, è sufficiente indicare gli elementi necessari alla verifica ragionevole della pretesa.
La traduzione e gli adempimenti relativi al titolo esecutivo riguardano la fase della domanda di assistenza tra Stati, non la cartella notificata al contribuente in Italia.
"L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni"
Il quinquennio non comporta decadenza o prescrizione opponibile al debitore, ma solo il venir meno dell’obbligo dello Stato italiano di prestare assistenza, con possibile rifiuto nei rapporti tra Stati.
Applicato per condannare la parte ricorrente soccombente al pagamento di somme ulteriori, una a favore della controparte e una a favore della cassa delle ammende.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale a seguito di proposta di decisione accelerata.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inosservanza dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e in parte inammissibile.
Direttiva 2001/44/CE
Usata come fonte eurounitaria di interpretazione del d.lgs. n. 69/2003; il termine quinquennale limita l’obbligo di assistenza, non la pretesa del credito verso il debitore.
Direttiva 2008/55/CE
Richiamata come evoluzione normativa coerente sul medesimo punto: il decorso del termine non produce decadenza del credito, ma incide sull’obbligo di cooperazione dello Stato adito.
Direttiva 2010/24/UE
Richiamata in via sistematica per confermare che il quinquennio è una limitazione agli obblighi dell’autorità adita e non una decadenza del credito.
Menzionato quale attuativo della direttiva 2010/24/UE, in continuità con il principio che il quinquennio non estingue né fa decadere il credito.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli, senza graduazione, censura di omessa motivazione e censura di omessa pronuncia, perché i due vizi sono logicamente incompatibili: il primo presuppone una decisione motivata in modo insufficiente, il secondo l’assenza di una pronuncia.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, nonché la loro sede processuale; la mancanza di tale puntuale indicazione comporta l’inammissibilità del motivo.
- In tema di impugnazione di cartelle di pagamento relative al recupero di crediti fiscali esteri, la motivazione dell’atto deve consentire al destinatario una ragionevole verifica della pretesa, ma non richiede l’allegazione al contribuente del titolo esecutivo estero o della sua traduzione, se tali adempimenti sono previsti per i rapporti tra Stati nella fase di assistenza.
- La disciplina del recupero coattivo transfrontaliero di crediti tributari distingue tra la fase della cooperazione tra autorità fiscali e la fase interna di riscossione: obblighi documentali e di traduzione gravano sul rapporto tra Stati, mentre l’atto notificato al contribuente è valutato secondo le regole interne sulla cartella e sulla sufficienza motivazionale.
- Il termine quinquennale previsto dalle norme sull’assistenza al recupero di crediti tributari esteri non integra una decadenza o prescrizione del credito azionabile contro il debitore, ma opera come limite all’obbligo dello Stato richiesto di prestare assistenza; pertanto, esso non costituisce un’eccezione sostanziale opponibile dal contribuente alla riscossione interna.
- Quando il contribuente impugna una cartella deducendo vizi della notifica o vizi degli atti prodromici, la legittimazione dell’ente impositore ad appellare sussiste se tale ente è stato parte e soccombente nel giudizio di primo grado; inoltre, la valida costituzione dell’appellato può sanare eventuali nullità della notificazione dell’impugnazione.
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